Durante il 2013 sono state emesse norme contraddittorie riguardo la certificazione per l'attività sportiva.
Tuttavia, con la Nota dell’Ufficio Legislativo del Ministero dell’11 settembre 2013, avente per oggetto “Criticità interpretative nell'applicazione delle norme sulle certificazioni di attività sportiva” sono stati definiti alcuni punti fermi.
Potremmo sintetizzare l'attuale situazione come segue.
Attività ludico-motoria/AMATORIALE.
Non è necessario il certificato per tale tipo di attività sportiva. Trattasi di quella svolta in strutture, palestre non regolamentate da organismi sportivi. Quanto precedentemente previsto dal Decreto del 24 aprile 2013 non ha più validità e quindi non è da prendere più in considerazione quella complessa suddivisione in classi con relative graduazioni di accertamenti che si sarebbero dovuti effettuare.
Capiterà comunque che alcune palestre, pur non essendo vincolate dalle norme, lo continuino a richiedere perché previsto dai contratti assicurativi. In tal caso il medico rilascerà un CERTIFICATO DI BUONA SALUTE ai sensi dell'art. 24 del Codice di Deontologia Medica 2006 ("Il medico è tenuto a rilasciare certificazioni relative al suo stato di salute che attestino dati clinici
direttamente constatati e/o oggettivamente documentati").
Attività sportiva NON AGONISTICA.
Trattasi delle attività svolte presso strutture associate al CONI o presso società sportive affiliate alle Federazioni sportive nazionali o presso Enti di promozione sportiva riconosciute dal CONI, delle attività parascolastiche e dei giochi sportivi studenteschi.
Resta obbligatorio il Certificato per tali attività sportive. Esso può essere rilasciato solo dal Medico di famiglia, dal Pediatra di Libera Scelta o dal Medico specialista in Medicina dello sport.
Non sono previsti accertamenti propedeutici obbligatori al rilascio della certificazione. La scelta se far effettuare, ad esempio, l’ ECG è a discrezione del medico.
La validità del certificato è annuale o inferiore a seconda del giudizio clinico.
Attività sportiva NON AGONISTICA di particolare impegno cardiovascolare
Trattasi ad esempio del podismo per distanze superiori a 20 km., del gran fondo di ciclismo, nuoto, sci. In questo caso sarà necessario eseguire quanto meno un ECG a riposo ed uno sotto sforzo prima del rilascio della certificazione di idoneità. Abilitati a redigerla sono MMG, PLS, Medico dello Sport.
Attività sportiva AGONISTICA
La relativa certificazione è di pertinenza del Medico dello Sport abilitato all'uopo.
Si allega la citata Nota dell’Ufficio Legislativo del Ministero dell’11 settembre 2013 nonché un utile schema riassuntivo.