Tipi di ricette


La ricetta medica è un'autorizzazione in forma scritta che il medico da al farmacista, affinché questi consegni a un determinato paziente uno o più farmaci di cui egli ha bisogno.
La principale fonte normativa che regola la prescrizione dei farmaci è il Decreto Legislativo 24 aprile 2006, n. 219.
L'art. 1 di tale decreto così definisce la prescrizione medica: «ogni ricetta medica rilasciata da un professionista autorizzato a prescrivere medicinali».
Esistono più tipi di farmaci che necessitano per essere dispensati dal farmacista di tipi diversi di ricette.


La ricetta ripetibile (RR)


La ricetta ripetibile (RR) (fig. 1) di medicinali autorizzati è la normale ricetta: resta di proprietà del paziente e può essere in genere utilizzata più volte. È necessaria affinché un paziente possa ritirare in farmacia le medicine che presentano nella confezione la dicitura “da vendersi dietro presentazione di ricetta medica” e che, se utilizzati secondo le raccomandazioni mediche, non determinano rischi significativi. L’elenco di tali farmaci è riportato nella Tabella n. 4 della F.U. vigente. 
Non è indispensabile indicare in tale ricetta il nome del paziente e questi può ritirare in farmacia il farmaco per 10 volte nell'arco di sei mesi. 



Fig. 1 - Ricetta ripetibile


All'atto della compilazione della ricetta possiamo, però, modificare sia il suo periodo di validità, sia il numero di volte (non più di 10) che il paziente può ritirare il farmaco in farmacia. Se il medico invece indica un numero di pezzi superiore all'unità, la ricetta medica consente il prelievo del numero di pezzi indicato, in modo simultaneo oppure frazionato a richiesta dell’utente, nel periodo di validità di sei mesi (o come diversamente indicato dal medico). La ricetta scaduta rimane alla fine di proprietà del paziente.




La ricetta non ripetibile (RNR)


Farmaci che possono determinare nei pazienti, se utilizzati in maniera indiscriminata, stati tossici fino a provocare gravi rischi per la salute, necessitano di ricetta non ripetibile (RNR). Le confezioni di tali farmaci contengono la seguente dicitura “da vendersi dietro presentazione di ricetta medica utilizzabile una sola volta”. Sono elencati nella Tabella n. 5 della F.U. vigente. In tale ricetta il medico deve indicare nome e cognome (o il codice fiscale) del paziente, confezione e dosaggio del farmaco (se in commercio ne è presente più di una), e il numero di confezioni. 


Fig. 2 - Ricetta non ripetibile


La ricetta è valida per 30 giorni (escluso quello del rilascio) e non è ripetibile, cioè viene trattenuta dal farmacista all'atto della consegna del farmaco e conservata in farmacia per 6 mesi; successivamente viene distrutta. In caso di prelievo frazionato, questo può essere effettuato, entro 30 giorni, solo nella farmacia a cui la ricetta è stata consegnata la prima volta.



Ricetta medica limitativa


Alcuni farmaci sono prescrivibili solo da taluni medici o in taluni ambienti (es. ospedale) e necessitano di ricetta medica limitativa ripetibile o non ripetibile (RRL o RNRL). Il MMG deve conoscere l’esistenza di tali farmaci e di tale tipo di ricetta per non incorrere in errori prescrittivi. Alcuni di tali farmaci sono ad es.l’eritropoietina, la clozapina, il diazossido, gli interferoni, ecc. 

Le confezioni di tali farmaci presentano diciture di questo tipo “Uso riservato a…… (con la specificazione dello specialista autorizzato alla prescrizione)” oppure “Uso riservato agli ospedali. Vietata la vendita al pubblico”. Alcuni di tali farmaci sono soggetti a piano terapeutico, allora possono essere prescritti dai MMG, dopo aver preso visione dello stesso, gli altri devono essere prescritti direttamente (anche su ricetta rossa) dallo specialista autorizzato.
La descrizione della modalità di prescrizione delle preparazioni galeniche sarà trattata altrove.



Ricetta del SSN (rossa)
Le prescrizioni farmacologiche con onere per il SSN devono essere redatte nella cosiddetta ricetta rossa (fig. 3), quella a lettura ottica. 
Ogni ricettario è assegnato univocamente ad un medico e non può pertanto essere utilizzato da altri. Inoltre, i medici che operano in situazioni professionali diverse (es. assistenza primaria e continuità assistenziale) devono utilizzare ricettari distinti a seconda della situazione in cui operano.
Nella fig. 3 sono indicati i principali campi da compilare ed è indicato cosa scrivere. Fino ad oggi nessuna prescrizione farmacologica necessita dell’indirizzo dell’assistito.


Fig. 3 - Ricetta rossa del SSN


Non ci soffermeremo sulle singole voci, che sono quasi intuitive, bensì su alcuni consigli ed accorgimenti.
Innanzitutto la ricetta può essere compilata col computer o a penna. Quest'ultima deve essere nera in quanto l’uso di altri colori può rendere impossibile la lettura ottica. Ogni casella deve contenere un solo carattere ed essi non devono essere legati tra loro. Devono inoltre essere evitate le cancellature e le correzioni. Vi sono infine gruppi di caselle a riempimento da sinistra a destra, come quelle riguardanti il numero di confezioni, quelle delle note AIFA e quelle dell’esenzione.
Per quanto riguarda le caselle per le note AIFA, vanno biffate (es. | X | X | X |) qualora il farmaco sia non soggetto ad esse, in caso contrario vanno compilate come nel seguente esempio per la nota 48:   | 4 | 8 | X |
Al contrario, non vanno mai biffate le caselle vuote riguardanti il numero di confezioni (es. | 2 |   |   |  o  | 6 |   |   | ). Le caselle riguardanti l’esenzione vanno compilate nel seguente modo: | 0 | 1 | 3 |  o  | C | 0 | 2 |.

Le prescrizioni possono essere al massimo 2 per ricetta e 6 in caso di confezioni di farmaci monodose. Recentemente sono state poi introdotte modifiche legislative sostanziali (decreto cosiddetto "Spending review" modificato dalla successiva legge n. 221 del 17 dicembre 2012) che meritano un approfondimento



La ricetta dematerializzata

La ricetta dematerializzata non è altro che la versione elettronica della ricetta rossa cartacea.
È stata introdotta all'interno del percorso evolutivo che vede il sostituirsi del documento cartaceo con lo strumento elettronico. Alla fine di tale processo scomparirà ogni supporto cartaceo, anche l'attuale promemoria, e la prescrizione sarà identificata semplicemente attraverso un numero (NRE = Numero di Ricetta Elettronica). 
La ricetta dematerializzata permette l'interconnessione in tempo reale fra i medici prescrittori, il Sistema di Accoglienza Centrale Tessera Sanitaria, le farmacie e le varie strutture che erogano i servizi prescrivibili (specialisti, laboratori di analisi convenzionati, ecc.).
Da un punto di vista descrittivo la ricetta dematerializzata ha le stesse caratteristiche e gli stessi campi della ricetta rossa cartacea.


Fig. 4 - Ricetta dematerializzata






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