lunedì 20 ottobre 2014

Linee guida sull'attività sportiva non agonistica

Sabato 18 ottobre 2014 sono state pubblicate in Gazzetta Ufficiale (n. 243) le Linee guida di  indirizzo  in  materia  di  certificati  medici  per l'attività sportiva non agonisitica.

In tali linee guida innanzitutto vengono definite le attività  sportive  non  agonistiche. Trattasi di  quelle praticate dai seguenti soggetti: 

  1. gli   alunni   che   svolgono   attività   fisico-sportive organizzate  dagli  organi  scolastici  nell'ambito  delle  attività parascolastiche; 
  2. coloro che  svolgono  attività  organizzate  dal  CONI, da società sportive affiliate alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline associate, agli Enti di promozione  sportiva  riconosciuti dal CONI, che non siano considerati  atleti  agonisti  ai  sensi  del decreto ministeriale 18 febbraio 1982; 
  3. coloro che partecipano ai Giochi sportivi studenteschi nelle fasi precedenti a quella nazionale. 

I certificati medici per tali attività sportive  sono rilasciati dai medici di medicina generale e dai pediatri  di  libera scelta, relativamente ai propri assistiti, o dai  medici  specialisti in medicina dello sport ovvero dai medici  della  Federazione  medico sportiva italiana del Comitato olimpico nazionale italiano. 
Tale certificato ha validità di un anno dalla data di rilascio e coloro che praticano tali attività  sportive  non  agonistiche  devono sottoporsi a controllo medico annuale che determina  l'idoneità  a tale pratica sportiva. 

Ai fini del rilascio del  certificato  medico,  è  necessario quanto segue: 

  1. l'anamnesi e  l'esame  obiettivo,  completo  di  misurazione della pressione arteriosa; 
  2. un  elettrocardiogramma  a  riposo,  debitamente  refertato, effettuato almeno una volta nella vita; 
  3. un  elettrocardiogramma  basale  debitamente  refertato  con periodicità annuale per coloro che hanno superato i 60 anni di  età e che associano altri fattori di rischio cardiovascolare; 
  4. un  elettrocardiogramma  basale  debitamente  refertato  con periodicità annuale per coloro che, a prescindere  dall'età,  hanno patologie  croniche  conclamate,  comportanti  un  aumentato  rischio cardiovascolare. 

Il medico certificatore tenuto conto delle  evidenze  cliniche e/o diagnostiche rilevate, si può avvalere anche  di  una  prova  da sforzo massimale  e  di  altri  accertamenti  mirati  agli  specifici problemi di salute. Nei casi dubbi il medico certificatore si  avvale della consulenza del medico specialista in medicina  dello  sport  o, secondo il giudizio clinico, dello specialista di branca. 
Il medico certificatore conserva copia dei referti di tutte le indagini diagnostiche eseguite, nonché dell'ulteriore documentazione di cui ai precedenti commi, in conformità alle vigenti  disposizioni e comunque per la validità del certificato. 
Per quanto  riguarda  i  medici  di  medicina  generale  ed  i pediatri di libera scelta, l'obbligo di conservazione  dei  documenti può essere assolto  anche  dalla  registrazione  dei  referti  nella scheda sanitaria individuale informatizzata, ove attivata.

In gazzetta Ufficiale è infine stato pubblicato il seguente esempio grafico di certificato. Il decreto in questione è scaricabile al seguente link.


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Il certificato medico - prima parte

Il certificato medico è un atto scritto in cui si dichiara conformi a verità fatti di cui è richiesta la documentazione della loro esistenza: esso quindi deve essere sempre preceduto dall'esame clinico del paziente in quanto su di esso devono essere riportate le conclusioni di tale valutazione clinica in rapporto alla finalità della certificazione stessa.
I certificati possono essere obbligatori, quando previsti da specifiche disposizioni di legge, oppure redatti su richiesta del paziente.
Per quanto riguarda l'obbligatorietà l'art. 24 del Codice deontologico del 2014 così recita: "Il medico è tenuto a rilasciare alla persona assistita certificazioni relative allo stato di salute che attestino in modo puntuale e diligente i dati anamnestici raccolti e/o i rilievi clinici direttamente constatati od oggettivamente documentati".
A parte i certificati che presentano una specifica modulistica prestabilita, non esiste alcuna disposizione normativa circa la corretta compilazione di essi.
Tuttavia per essere valido un certificato deve:

  • riportare le generalità e la qualifica del sanitario ed essere dallo stesso sottoscritto;
  • indicare la data e il luogo in cui è stato redatto;
  • indicare il destinatario nonché l’oggetto della certificazione;
  • essere redatto a mano o con mezzi meccanici (es. stampanti) indelebili.

Un certificato deve poi rispettare i requisiti di chiarezza e veridicità. Deve cioè essere comprensibile (chiarezza) e riportare quanto constatato direttamente dal sanitario (veridicità).
Quando non si ha a disposizione un idoneo riscontro clinico-strumentale dei fatti, quanto è riferito dal paziente deve essere riportato come tale nel certificato, usando ad es. la dicitura: "Il paziente riferisce…".

In relazione al requisito della veridicità il medico che attesta coscientemente fatti non corrispondenti al vero incorre nel reato di falso ideologico. Se invece è falsificata la parte formale dell’atto mediante ad es. cancellature, aggiunte, firma falsa, carta intestata falsa, ecc. si incorre nel reato di falso materiale.

Il reato di falso ideologico presuppone il dolo, cioè la volontà e la consapevolezza da parte del medico di certificare cose non rispondenti al vero. Il Codice Penale attribuisce al falso ideologico una diversa sanzione a seconda che il medico, al momento della certificazione, rivesta il ruolo di esercente un servizio di pubblica necessità (art. 481 del Codice Penale) o quello di pubblico ufficiale (art. 480 del Codice Penale).

A tal riguardo l'art. 481 del Codice Penale così recita: "Chiunque, nell'esercizio di una professione sanitaria o forense, o di un altro servizio di pubblica necessità, attesta falsamente, in un certificato, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da euro 51 a euro 516."
Il falso materiale è punito dall’art. 485 cp, che così recita: «Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio, o di recare ad altri un danno, forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa, o altera una scrittura privata vera, è punito, qualora ne faccia uso o lascia che altri ne facciano uso, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Si considerano alterazioni anche le aggiunte falsamente apposte a una scrittura vera, dopo che questa fu definitivamente formata».
Tali pene si applicano congiuntamente se il fatto è commesso a scopo di lucro."

Invece l'art. 480 del CP stabilisce che "Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente, in certificati o autorizzazioni amministrative, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni."
È poi da sottolineare che i contenuti del certificato sono coperti dal segreto professionale e dal Codice in materia di protezione dei dati personali (art. n. 9 Codice di Deontologia Medica, Legge n. 196/03).

mercoledì 16 aprile 2014

Pubblico impiego: Autocertificazione per assenze per visite specialistiche, cure o esami diagnostici

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 85 dell'11 aprile è stata pubblicata la circolare della Funzione pubblica n. 2/2014 che indica la possibilità di autocertifcazione  per i dipendenti pubblici che si assentano dal posto di lavoro per sottoporsi ad esami clinici, visite specialistiche o terapie.
Nella circolare è presente anche un modulo prestampato da compilare.
Quindi i dipendenti pubblici che si recano in una struttura sanitaria pubblica o privata per sottoporsi a esami clinici, visite mediche o terapie potranno autocertificare tale eventualità.
Se invece la struttura rilascia un'attestazione (di presenza), questa dovrà contenere la qualifica di chi la redige e l'orario di entrata e di uscita del dipendente. Non dovrà essere menzionata la diagnosi (non è un certificato di malattia!)
L'autocertificazione di cui sopra sostituisce la giustificazione dell'assenza mediante attestazione redatta dal medico o dal personale amministrativo della struttura pubblica o privata che ha erogato la prestazione (attestazione di presenza).
Nel caso di dipendenti che debbono sottoporsi periodicamente, anche per lunghi periodi, a terapie che li rendono incapaci al lavoro, spiega ancora la circolare, per semplificare le procedure è considerata sufficiente anche un'unica certificazione (che, per queste ipotesi, potrà essere cartacea) del medico curante che attesti la necessità di trattamenti sanitari ricorrenti con incapacità lavorativa, secondo cicli o un calendario stabilito dal medico.

sabato 22 marzo 2014

Ripristinate le tabelle degli stupefacenti e varate le norme sulla sperimentazione sui farmaci off label

Il 21 marzo 2014 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 67 il decreto legge 20 marzo 2014, n. 36 «Disposizioni urgenti in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché' di impiego di medicinali meno onerosi da parte del Servizio sanitario nazionale». Tale decreto è già entrato in vigore.
Si è posto in tal modo riparo al vuoto normativo nato in seguito al pronunciamento della Corte Costituzionale contro la legge Fini-Giovanardi.
La sentenza infatti aveva determinato in modo automatico la cancellazione dell'intera disciplina amministrativa che regolava, tra l'altro, la detenzione e la dispensazione dei farmaci a base di stupefacenti e quelli utilizzati per la terapia del dolore. La pronuncia aveva inoltre cancellato le due tabelle contenenti l'elenco delle sostanze stupefacenti. Con tale decreto sono state ripristinate le due tabelle in questione aggiornate alla data della pronuncia della Consulta.
In tale decreto si è regolamentata anche la sperimentazione sui farmaci utilizzati off label
D'ora in poi, in presenza di un farmaco utilizzato "off label" in altri Paesi, oppure di cui sono disponibili studi anche indipendenti a sostegno della efficacia terapeutica, l'Aifa potrà avviare d'ufficio la sperimentazione clinica, finanziandola con propri fondi. 
Aifa potrà contattare l'azienda titolare di brevetto per acquisire l'assenso alla sperimentazione e l'azienda avrà a disposizione tre opzioni: 
  1. autorizzare l'Aifa a sperimentare
  2. avviare in proprio (e a proprie spese) il trial
  3. opporsi del tutto. 
In tal caso Aifa pubblicizzerà il diniego sul proprio sito. Se la sperimentazione ha esito positivo, il farmaco verrà autorizzato a carico del Ssn: nel frattempo sarà reso provvisoriamente concedibile se utilizzato in altri Paesi, se ci sono studi scientifici anche indipendenti e se l'eventuale farmaco autorizzato alternativo è eccessivamente oneroso per il Ssn.

Si allega il link per consultare il testo del decreto. Cliccare qui

sabato 15 febbraio 2014

Certificati di malattia per telefono: medico condannato

Un medico di base di Piacenza è stato condannato a un anno e mezzo di reclusione e a mille euro di multa dopo un processo che lo ha visto imputato per falso ideologico e violazione della legge Brunetta sui dipendenti pubblici. 
Il medico era stato accusato di aver rilasciato certificati di malattia a un agente della polizia penitenziaria soltanto tramite accordi telefonici, senza aver effettuato una visita medica di persona. 
La sentenza è stata emessa dal giudice Elena Stopponi. Il pubblico ministero, Antonio Colonna, nella sua requisitoria, aveva chiesto una condanna di due anni e sei mesi, mentre l'avvocato difensore, Franco Livera del Foro di Piacenza, ha annunciato ricorso in appello. 
L'indagine condotta dalla polizia municipale di Piacenza riguardava un giro di prostituzione, spaccio e assenteismo. Anche un assistente della Polizia Penitenziaria era stato coinvolto e proprio a costui si riferivano i certificati di malattia di cui sopra, redatti in seguito a una semplice telefonata. 
Il medico piacentino, dopo essere stato inizialmente sospeso dalla sua attività, è ritornato al lavoro in quanto la legge Brunetta prevede una eventuale sanzione a suo carico solo con sentenza definitiva. 
(fonte ANSA)

sabato 4 gennaio 2014

Certificazione per l'attività sportiva

Durante il 2013 sono state emesse norme contraddittorie riguardo la certificazione per l'attività sportiva.
Tuttavia, con la Nota dell’Ufficio Legislativo del Ministero dell’11 settembre 2013, avente per oggetto “Criticità interpretative nell'applicazione delle norme sulle certificazioni di attività sportiva” sono stati definiti alcuni punti fermi.

Potremmo sintetizzare l'attuale situazione come segue.


Attività ludico-motoria/AMATORIALE.

Non è necessario il certificato per tale tipo di attività sportiva. Trattasi di quella svolta in strutture, palestre non regolamentate da organismi sportivi. Quanto precedentemente previsto dal Decreto del 24 aprile 2013 non ha più validità e quindi non è da prendere più in considerazione quella complessa suddivisione in classi con relative graduazioni di accertamenti che si sarebbero dovuti effettuare.
Capiterà comunque che alcune palestre, pur non essendo vincolate dalle norme, lo continuino a richiedere perché previsto dai contratti assicurativi. In tal caso il medico rilascerà un CERTIFICATO DI BUONA SALUTE ai sensi dell'art. 24 del Codice di Deontologia Medica 2006 ("Il medico è tenuto a rilasciare certificazioni relative al suo stato di salute che attestino dati clinici 
direttamente constatati e/o oggettivamente documentati").


Attività sportiva NON AGONISTICA.

Trattasi delle attività svolte presso strutture associate al CONI o presso società sportive affiliate alle Federazioni sportive nazionali o presso Enti di promozione sportiva riconosciute dal CONI, delle attività parascolastiche e dei giochi sportivi studenteschi.
Resta obbligatorio il Certificato per tali attività sportive. Esso può essere rilasciato solo dal Medico di famiglia, dal Pediatra di Libera Scelta o dal Medico specialista in Medicina dello sport.
Non sono previsti accertamenti propedeutici obbligatori al rilascio della certificazione. La scelta se far effettuare, ad esempio, l’ ECG è a discrezione del medico.
La validità del certificato è annuale o inferiore a seconda del giudizio clinico.


Attività sportiva NON AGONISTICA di particolare impegno cardiovascolare 

Trattasi ad esempio del podismo per distanze superiori a 20 km., del gran fondo di ciclismo, nuoto, sci. In questo caso sarà necessario eseguire quanto meno un ECG a riposo ed uno sotto sforzo prima del rilascio della certificazione di idoneità. Abilitati a redigerla sono MMG, PLS, Medico dello Sport.


Attività sportiva AGONISTICA

La relativa certificazione è di pertinenza del Medico dello Sport abilitato all'uopo.

Si allega la citata Nota dell’Ufficio Legislativo del Ministero dell’11 settembre 2013 nonché un utile schema riassuntivo.







Esempio di certificato di buona salute


La ricetta ripetibile (RR)

La ricetta ripetibile (RR) (fig. 1) di medicinali autorizzati è la normale ricetta: resta di proprietà del paziente e può essere in genere utilizzata più volte. È necessaria affinché un paziente possa ritirare in farmacia le medicine che presentano nella confezione la dicitura “da vendersi dietro presentazione di ricetta medica” e che, se utilizzati secondo le raccomandazioni mediche, non determinano rischi significativi. L’elenco di tali farmaci è riportato nella Tabella n. 4 della F.U. vigente. 

Non è indispensabile indicare in tale ricetta il nome del paziente e questi può ritirare in farmacia il farmaco per 10 volte nell'arco di sei mesi. 



Fig. 1 - Ricetta ripetibile


All'atto della compilazione della ricetta possiamo, però, modificare sia il suo periodo di validità, sia il numero di volte (non più di 10) che il paziente può ritirare il farmaco in farmacia. Se il medico invece indica un numero di pezzi superiore all'unità, la ricetta medica consente il prelievo del numero di pezzi indicato, in modo simultaneo oppure frazionato a richiesta dell’utente, nel periodo di validità di sei mesi (o come diversamente indicato dal medico). La ricetta scaduta rimane alla fine di proprietà del paziente.

venerdì 3 gennaio 2014

La ricetta non ripetibile (RNR)

Farmaci che possono determinare nei pazienti, se utilizzati in maniera indiscriminata, stati tossici fino a provocare gravi rischi per la salute, necessitano di ricetta non ripetibile (RNR). Le confezioni di tali farmaci contengono la seguente dicitura “da vendersi dietro presentazione di ricetta medica utilizzabile una sola volta”. Sono elencati nella Tabella n. 5 della F.U. vigente. In tale ricetta il medico deve indicare nome e cognome (o il codice fiscale) del paziente, confezione e dosaggio del farmaco (se in commercio ne è presente più di una), e il numero di confezioni. 


Fig. 2 - Ricetta non ripetibile


La ricetta è valida per 30 giorni (escluso quello del rilascio) e non è ripetibile, cioè viene trattenuta dal farmacista all'atto della consegna del farmaco e conservata in farmacia per 6 mesi; successivamente viene distrutta. In caso di prelievo frazionato, questo può essere effettuato, entro 30 giorni, solo nella farmacia a cui la ricetta è stata consegnata la prima volta.

Ricetta medica limitativa

Alcuni farmaci sono prescrivibili solo da taluni medici o in taluni ambienti (es. ospedale) e necessitano di ricetta medica limitativa ripetibile o non ripetibile (RRL o RNRL). Il MMG deve conoscere l’esistenza di tali farmaci e di tale tipo di ricetta per non incorrere in errori prescrittivi. Alcuni di tali farmaci sono ad es.l’eritropoietina, la clozapina, il diazossido, gli interferoni, ecc. 



Le confezioni di tali farmaci presentano diciture di questo tipo “Uso riservato a…… (con la specificazione dello specialista autorizzato alla prescrizione)” oppure “Uso riservato agli ospedali. Vietata la vendita al pubblico”. Alcuni di tali farmaci sono soggetti a piano terapeutico, allora possono essere prescritti dai MMG, dopo aver preso visione dello stesso, gli altri devono essere prescritti direttamente (anche su ricetta rossa) dallo specialista autorizzato.

La descrizione della modalità di prescrizione delle preparazioni galeniche sarà trattata altrove.

giovedì 2 gennaio 2014

Ricetta del SSN (rossa)

Le prescrizioni farmacologiche con onere per il SSN devono essere redatte nella cosiddetta ricetta rossa (fig. 3), quella a lettura ottica. 
Ogni ricettario è assegnato univocamente ad un medico e non può pertanto essere utilizzato da altri. Inoltre, i medici che operano in situazioni professionali diverse (es. assistenza primaria e continuità assistenziale) devono utilizzare ricettari distinti a seconda della situazione in cui operano.
Nella fig. 3 sono indicati i principali campi da compilare ed è indicato cosa scrivere. Fino ad oggi nessuna prescrizione farmacologica necessita dell’indirizzo dell’assistito.


Fig. 3 - Ricetta rossa del SSN


Non ci soffermeremo sulle singole voci, che sono quasi intuitive, bensì su alcuni consigli ed accorgimenti.
Innanzitutto la ricetta può essere compilata col computer o a penna. Quest'ultima deve essere nera in quanto l’uso di altri colori può rendere impossibile la lettura ottica. Ogni casella deve contenere un solo carattere ed essi non devono essere legati tra loro. Devono inoltre essere evitate le cancellature e le correzioni. Vi sono infine gruppi di caselle a riempimento da sinistra a destra, come quelle riguardanti il numero di confezioni, quelle delle note AIFA e quelle dell’esenzione.
Per quanto riguarda le caselle per le note AIFA, vanno biffate (es. | X | X | X |) qualora il farmaco sia non soggetto ad esse, in caso contrario vanno compilate come nel seguente esempio per la nota 48:   | 4 | 8 | X |
Al contrario, non vanno mai biffate le caselle vuote riguardanti il numero di confezioni (es. | 2 |   |   |  o  | 6 |   |   | ). Le caselle riguardanti l’esenzione vanno compilate nel seguente modo: | 0 | 1 | 3 |  o  | C | 0 | 2 |.

Le prescrizioni possono essere al massimo 2 per ricetta e 6 in caso di confezioni di farmaci monodose. Recentemente sono state poi introdotte modifiche legislative sostanziali (decreto cosiddetto "Spending review" modificato dalla successiva legge n. 221 del 17 dicembre 2012) che meritano un approfondimento.