lunedì 20 ottobre 2014

Linee guida sull'attività sportiva non agonistica

Sabato 18 ottobre 2014 sono state pubblicate in Gazzetta Ufficiale (n. 243) le Linee guida di  indirizzo  in  materia  di  certificati  medici  per l'attività sportiva non agonisitica.

In tali linee guida innanzitutto vengono definite le attività  sportive  non  agonistiche. Trattasi di  quelle praticate dai seguenti soggetti: 

  1. gli   alunni   che   svolgono   attività   fisico-sportive organizzate  dagli  organi  scolastici  nell'ambito  delle  attività parascolastiche; 
  2. coloro che  svolgono  attività  organizzate  dal  CONI, da società sportive affiliate alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline associate, agli Enti di promozione  sportiva  riconosciuti dal CONI, che non siano considerati  atleti  agonisti  ai  sensi  del decreto ministeriale 18 febbraio 1982; 
  3. coloro che partecipano ai Giochi sportivi studenteschi nelle fasi precedenti a quella nazionale. 

I certificati medici per tali attività sportive  sono rilasciati dai medici di medicina generale e dai pediatri  di  libera scelta, relativamente ai propri assistiti, o dai  medici  specialisti in medicina dello sport ovvero dai medici  della  Federazione  medico sportiva italiana del Comitato olimpico nazionale italiano. 
Tale certificato ha validità di un anno dalla data di rilascio e coloro che praticano tali attività  sportive  non  agonistiche  devono sottoporsi a controllo medico annuale che determina  l'idoneità  a tale pratica sportiva. 

Ai fini del rilascio del  certificato  medico,  è  necessario quanto segue: 

  1. l'anamnesi e  l'esame  obiettivo,  completo  di  misurazione della pressione arteriosa; 
  2. un  elettrocardiogramma  a  riposo,  debitamente  refertato, effettuato almeno una volta nella vita; 
  3. un  elettrocardiogramma  basale  debitamente  refertato  con periodicità annuale per coloro che hanno superato i 60 anni di  età e che associano altri fattori di rischio cardiovascolare; 
  4. un  elettrocardiogramma  basale  debitamente  refertato  con periodicità annuale per coloro che, a prescindere  dall'età,  hanno patologie  croniche  conclamate,  comportanti  un  aumentato  rischio cardiovascolare. 

Il medico certificatore tenuto conto delle  evidenze  cliniche e/o diagnostiche rilevate, si può avvalere anche  di  una  prova  da sforzo massimale  e  di  altri  accertamenti  mirati  agli  specifici problemi di salute. Nei casi dubbi il medico certificatore si  avvale della consulenza del medico specialista in medicina  dello  sport  o, secondo il giudizio clinico, dello specialista di branca. 
Il medico certificatore conserva copia dei referti di tutte le indagini diagnostiche eseguite, nonché dell'ulteriore documentazione di cui ai precedenti commi, in conformità alle vigenti  disposizioni e comunque per la validità del certificato. 
Per quanto  riguarda  i  medici  di  medicina  generale  ed  i pediatri di libera scelta, l'obbligo di conservazione  dei  documenti può essere assolto  anche  dalla  registrazione  dei  referti  nella scheda sanitaria individuale informatizzata, ove attivata.

In gazzetta Ufficiale è infine stato pubblicato il seguente esempio grafico di certificato. Il decreto in questione è scaricabile al seguente link.


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Il certificato medico - prima parte

Il certificato medico è un atto scritto in cui si dichiara conformi a verità fatti di cui è richiesta la documentazione della loro esistenza: esso quindi deve essere sempre preceduto dall'esame clinico del paziente in quanto su di esso devono essere riportate le conclusioni di tale valutazione clinica in rapporto alla finalità della certificazione stessa.
I certificati possono essere obbligatori, quando previsti da specifiche disposizioni di legge, oppure redatti su richiesta del paziente.
Per quanto riguarda l'obbligatorietà l'art. 24 del Codice deontologico del 2014 così recita: "Il medico è tenuto a rilasciare alla persona assistita certificazioni relative allo stato di salute che attestino in modo puntuale e diligente i dati anamnestici raccolti e/o i rilievi clinici direttamente constatati od oggettivamente documentati".
A parte i certificati che presentano una specifica modulistica prestabilita, non esiste alcuna disposizione normativa circa la corretta compilazione di essi.
Tuttavia per essere valido un certificato deve:

  • riportare le generalità e la qualifica del sanitario ed essere dallo stesso sottoscritto;
  • indicare la data e il luogo in cui è stato redatto;
  • indicare il destinatario nonché l’oggetto della certificazione;
  • essere redatto a mano o con mezzi meccanici (es. stampanti) indelebili.

Un certificato deve poi rispettare i requisiti di chiarezza e veridicità. Deve cioè essere comprensibile (chiarezza) e riportare quanto constatato direttamente dal sanitario (veridicità).
Quando non si ha a disposizione un idoneo riscontro clinico-strumentale dei fatti, quanto è riferito dal paziente deve essere riportato come tale nel certificato, usando ad es. la dicitura: "Il paziente riferisce…".

In relazione al requisito della veridicità il medico che attesta coscientemente fatti non corrispondenti al vero incorre nel reato di falso ideologico. Se invece è falsificata la parte formale dell’atto mediante ad es. cancellature, aggiunte, firma falsa, carta intestata falsa, ecc. si incorre nel reato di falso materiale.

Il reato di falso ideologico presuppone il dolo, cioè la volontà e la consapevolezza da parte del medico di certificare cose non rispondenti al vero. Il Codice Penale attribuisce al falso ideologico una diversa sanzione a seconda che il medico, al momento della certificazione, rivesta il ruolo di esercente un servizio di pubblica necessità (art. 481 del Codice Penale) o quello di pubblico ufficiale (art. 480 del Codice Penale).

A tal riguardo l'art. 481 del Codice Penale così recita: "Chiunque, nell'esercizio di una professione sanitaria o forense, o di un altro servizio di pubblica necessità, attesta falsamente, in un certificato, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da euro 51 a euro 516."
Il falso materiale è punito dall’art. 485 cp, che così recita: «Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio, o di recare ad altri un danno, forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa, o altera una scrittura privata vera, è punito, qualora ne faccia uso o lascia che altri ne facciano uso, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Si considerano alterazioni anche le aggiunte falsamente apposte a una scrittura vera, dopo che questa fu definitivamente formata».
Tali pene si applicano congiuntamente se il fatto è commesso a scopo di lucro."

Invece l'art. 480 del CP stabilisce che "Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente, in certificati o autorizzazioni amministrative, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni."
È poi da sottolineare che i contenuti del certificato sono coperti dal segreto professionale e dal Codice in materia di protezione dei dati personali (art. n. 9 Codice di Deontologia Medica, Legge n. 196/03).