lunedì 15 ottobre 2012

La prescrizione di farmaci del medico sostituto

Sanzionato il medico sostituto per la ricetta senza il doppio timbro 



Contestata la mancata identificazione del prescrittore sulla ricetta i Carabinieri dei NAS di Udine hanno contestato al  sostituto di un medico di medicina generale la sua mancata identificazione nella ricetta regionale di prescrizione dei farmaci per l'assenza nella stessa del timbro personale del prescrittore apposto a fianco del timbro del medico titolare sostituito. Il medico sostituto prescrittore aveva infatti solo apposto la propria firma per esteso sotto il timbro del medico titolare assente. 
Il medico titolare aveva inoltre omesso di comunicare all'Azienda SocioSanitaria (ASS) il periodo di sostituzione e il nominativo del medico sostituto, come invece è obbligo convenzionale ai sensi dell'art.37, comma 1, dell'ACN 23 marzo 2005. 
La norma che è stata ritenuta violata dal medico sostituto è l'art.89, comma 5, del D.Lgs. 219/2006 in materia di “pubblicità dei farmaci” che afferma : “La ricetta deve contenere stampata o apposta con timbro la chiara indicazione del medico prescrivente e della struttura da cui lo stesso dipende e non ha validità ove sia priva degli elementi (codice fiscale dell'assistito) di cui al comma 4 del medesimo articolo o della data, firma del medico e dati relativi all'esenzione ticket.” 
Ai sensi dell'art.12 del codice civile, capo II dell'applicazione della legge che afferma: “nell'applicazione della legge non si può attribuire ad essa altro significato che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse..”, va rilevato che la norma citata testualmente non prevede affatto l'apposizione del doppio timbro e che il medico sostituto in quanto libero-professionista può non avere un timbro da cui si rilevi da quale struttura dipenda, a differenza del medico titolare convenzionato con l'ASS di cui il medico sostituto è mandatario e, con tale qualifica assunta attraverso mandato (art.1703 CC), utilizza i mezzi necessari per l'esecuzione del mandato (art.1719 CC) tra cui nel caso specifico proprio il ricettario e il timbro del titolare. 
La Corte dei Conti Liguria con sentenza n. 73\2002 ha affermato che la ricetta di prescrizione di farmaci priva di elementi essenziali è un atto nullo che non può essere accettato dal farmacista e spedito all'ASS per  la rimborsabilità, altrimenti configura responsabilità contabile del farmacista. 
La violazione al comma 5 dell'art.89 citato, contestata al medico, è stata ritenuta sanzionabile ai sensi dell'art.148, comma 9, del D.Lgs 219/2006 che afferma : “il medico che prescrive farmaci sulla ricetta regionale senza attenersi alle modalità di cui al comma 4 dell'art.89 del medesimo decreto è soggetto alla sanzione amministrativa da 300 a 1800 euro”. 
Va rilevato che l'entità della sanzione potrebbe apparire non proporzionata alla violazione amministrativa contestata, del tutto formale, e che non ha comportato alcun danno erariale in quanto trattasi di prescrizione appropriata nei contenuti. 
In realtà, il decreto citato riporta all'art.148 che la predetta sanzione viene irrogata limitatamente ai casi di violazione del comma 4, ma non anche del comma 5, dell'art.89 del D.Lgs 219\2006. 
Il comma 4 afferma testualmente :”Il medico è tenuto ad indicare sulla ricetta il codice fiscale del paziente”. 
Nel caso specifico la violazione del comma 4 non sussisterebbe in quanto le ricette esaminate hanno riportato tutte il codice fiscale dell'assistito e ciò infatti non è stato contestato per cui la relativa sanzione specifica di particolare gravosità non risulterebbe applicabile. Il codice fiscale è necessario per identificare il fruitore della prestazione come assistito del SSN, requisito per avere il diritto alla prescrizione farmaceutica con onere a carico del SSN ai sensi dell'art.28, comma 2, della legge n. 833/1978. Questo diritto dell'assistito del SSN è definito già perfetto, indipendentemente dalla condotta del prescrittore (Cass. Pen. Sez. Unite, sentenza n. 6752 del 07.06.1988). 
Nel caso in oggetto potrebbe essere applicabile invece la sanzione per violazione convenzionale di cui all'art.30 dell'ACN 23.3.2005 per il medico titolare che non ha comunicato all'ASS la sostituzione protrattasi per oltre tre giorni. 
Ma si tratta comunque di una sanzione lieve che può limitarsi ad un richiamo verbale da parte dell'ASS (comma 4, art.30). 
Il medico sostituto non è sanzionabile ai sensi del citato art.30 in quanto non ha un rapporto di convenzione col SSN, ma solo di un rapporto contrattuale privato col medico titolare che ha sostituito, a meno che non si tratti di sostituzioni tra medici entrambi titolari di convenzione, come ad esempio i medici in associazione. 
Infatti, va rilevato che la responsabilità di comunicare la sostituzione all'ASS è personale del medico titolare ai sensi dell'art.37, comma 1, dell'ACN 2005 e che l'assolvimento di questo obbligo di per sé rende identificabile da parte dell'Azienda Sanitaria il medico prescrittore, in qualità di sostituto di quel determinato medico per quel determinato periodo. 
L'Azienda Sanitaria infine, ai sensi dell'art.18 della legge 241/1990, ha il dovere di rilevare d'ufficio, dati di cui è già in possesso attraverso, nel caso specifico, una verifica crociata tra la comunicazione di sostituzione ricevuta dal medico titolare e le ricette redatte in quel determinato periodo dal medico sostituto. 
Va infine rilevato, che l'interpretazione restrittiva della norma dovrebbe essere applicata verso tutti, secondo il prioritario e inderogabile principio costituzionale di equità (art.3); a titolo d'esempio tutte le prescrizioni su ricettario regionale provenienti da Ospedali e Cliniche Universitarie, come noto, riportano solo il timbro del reparto da cui escono, con la firma spesso illeggibile di un medico prescrittore senza aver apposto il timbro personale.

venerdì 12 ottobre 2012

Note AIFA

Un farmaco che: 

  • è autorizzato per diverse indicazioni cliniche, di cui solo alcune per patologie rilevanti, oppure
  • è finalizzato a prevenire un rischio che è significativo solo per uno o più gruppi di popolazione, oppure
  • si presta non solo ad usi di documentata efficacia, ma anche ad usi impropri

può essere sottoposto a limitazioni nella prescrivibilità a carico del SSN.
L'istituzione demandata a porre queste limitazioni è l'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA).
Queste limitazioni sono le cosiddette note AIFA.
Tali note furono introdotte nel 1993 dalla Commissione Unica del Farmaco (CUF) e sono state via via adeguate ai tempi. Inizialmente furono pensate come strumento di governo della spesa farmaceutica, limitando la prescrizione di alcune categorie di farmaci. Man mano hanno visto cambiare la filosofia ispiratrice di base e hanno sempre più teso a criteri di appropriatezza prescrittiva.

Con esse, in alcuni casi, si è infatti cercato di orientare le scelte terapeutiche a favore di molecole più efficaci e sperimentate. Le note AIFA sono quindi il risultato dell'equilibrio di due pilastri fondamentali ispiratori della prescrizione dei farmaci: l'efficacia terapeutica e l'economicità.

Cercheremo in questa sezione di riassumere e schematizzare le varie note in modo da renderle di immediata comprensione.

Possiamo innanzitutto classificare "dal punto di vista clinico" le note nel seguente modo:


Classificazione delle Note AIFA per ambiti medici


Ambito medico
Note AIFA
Cardiovascolare
13
Gastroenterologia
1, 2, 48
Immunologia
83, 89*
Infettivologia
28, 55, 84
Neurologia
4, 75, 87
Oncologia
11, 28, 42, 66, 90
Ortopedia/reumatologia
41, 42, 66, 79
Pneumologia
31, 82
Sono escluse le note a prescrizione specialistica, e/o Piano Terapeutico o di continuità Ospedale/Territorio

giovedì 11 ottobre 2012

Farmaco branded e farmaco equivalente: alcune definizioni

Un principio attivo, allorché è scoperta la sua efficacia terapeutica, viene solitamente brevettato. La richiesta dl diritto esclusivo di sfruttamento avviene in genere tra la fase 0 e la fase 1 della ricerca. Da quel giorno decorrono 20 anni durante i quali solo il titolare del brevetto o un suo licenziatario (co-marketing) può produrre il farmaco e immetterlo in commercio. Tali farmaci sono detti branded, ossia marchiati.
Per poter essere immesso nel mercato la ditta produttrice deve fornire all'ente di controllo una documentazione attestante l’efficacia terapeutica, la non tossicità della nuova molecola, etc. etc.
Allo scadere dei 20 anni di brevetto chiunque, sempre rispettando degli standard qualitativi e seguendo un particolare iter, può produrre quel principio attivo e immetterlo in commercio. Farmaci di tal tipo sono denominati generici o equivalenti.

Chi voglia produrre e commercializzare farmaci equivalenti non deve presentare una documentazione attestante l’efficacia del farmaco in questione, ma deve dimostrare che il farmaco prodotto presenta gli stessi requisiti generali e la stessa biodisponibilità del farmaco branded.
Quindi i farmaci generici o equivalenti sono specialità medicinali che contengono lo stesso principio attivo, sono somministrabili attraverso la stessa via, e presentano la stessa forma farmaceutica e lo stesso dosaggio unitario del primitivo farmaco brevettato da cui derivano (farmaco originator) e uguale biodisponibilità.
Alcuni di essi sono commercializzati con il nome della molecola (i cosiddetti “equivalenti unbrand”) altri con un nome di fantasia (“equivalenti branded”).
Spesso i farmaci equivalenti con nomi di fantasia vengono prescritti nella convinzione che si tratti di farmaci originator, quando, invece, sono in realtà generici ed hanno quindi subito un processo regolatorio differente da quello degli originator. 
I medicinali equivalenti non hanno necessariamente la medesima composizione in eccipienti, non sono necessariamente formulati con l’identica tecnologia farmaceutica, ma solo con una tecnologia equivalente e sono prodotti da impianti differenti e commercializzati da ditte differenti, sebbene possano essere a volte collegate all'azienda proprietaria del brand.

F.U. - Tabella n. 7 (Tabella II)


Tabella n. 7
Elenco delle sostanze, loro sali e preparazioni
ad azione stupefacente o psicotropa



Tabella II - Sezione A

Sono ricomprese tutte le sostanze che hanno attività farmacologica
e pertanto sono usate in terapia come medicinali.




I medicinali contrassegnati con [**] costituiscono l'allegato III-bis del testo unico. Il farmacista allestisce e dispensa preparazioni magistrali a base dei farmaci compresi nella presente tabella, da soli o in associazione con farmaci non stupefacenti, dietro presentazione di ricetta autocopiante, ad esclusione di quelle che, per la loro composizione quali-quantitativa, rientrano nella Tabella II, sezione D o E.  



DENOMINAZIONE COMUNE

DENOMINAZIONE CHIMICA
ALTRA DENOMINAZIONE
Acetildiidrocodeina
estere acetico del 6-idrossi-3-metossi-N-metil-4,5-epossimorfinano

Alfentanil
N-[1-[2-(4-etil-4,5-diidro-5-ossi-1H-tetrazol-1-il)etil]-4-(metossimetil)-4-piperidinil]-N-fenil-propanamide

Amobarbital
acido 5-etil-5-(3-metilbutil)barbiturico
acido 5-etil-5-isopentilbarbiturico
Buprenorfina [**]
21-ciclopropil-7-alfa-[(S)-1-idrossi-1,2,2-trimetil-propil]-6,14-endo-etan-6,7,8,14-tetraidrooripavina

Ciclobarbital
acido 5-(1-cicloesen-1-il)-5-etilbarbitu-rico
tetraidrofenobarbitale; tetraidrogardenale
Codeina [**]
3-O-metilmorfina

Destromoramide
(+)-4-[2-metil-4-osso-3,3-difenil-4-(1-pirrolidinil)butil]-morfolino

Difenossilato
estere etilico dellacido 1-(3-ciano-3,3-difenilpropil)-4-fenilpiperidin-4-carbossilico

Difenossina
acido 1-(3-ciano-3,3-difenilpropil)-4-fenilisonipecotico

Diidrocodeina [**]
3-metossi-4,5-epossi-6-idrossi-N-metilmorfinano

Dipipanone
4,4-difenil-6-piperidin-3-eptanone
fenilpiperone
Eptabarbital
acido 5-(1-cicloepten-1-il)-5etil-barbiturico

Etilmorfina
3-O-etilmorfina

Fentanil [**]
1-feniletil-4-N-propionilanilino-piperidina

Flunitrazepam
5-(orto-fluorofenil)-1,3-diidro-1-metil-7-nitro-2H-1,4-benzodiazepin-2-one

Folcodina
morfoniletilmorfina
omocodeina
Glutetimide
2-etil-2-fenilglutarimide

Idrocodone [**]
3-metossi-4,5-epossi-6-ossi-N-metil-morfinano
diidrocodeinone
Idromorfone [**]
3-idrossi-N-metil-6-ossi-4,5-epossi-morfinano
diidromorfinone
Ketamina
(±)-2-(2-clorofenil)-2-(metilamino) cicloesanone

Levorfanolo
(-)-3-idrossi-N-metilmorfinano

Mecloqualone
3-(orto-clorofenil)-2-metil-4(3H)-chinazolinone

Metadone [**]
6-dimetilamino-4,4-difenil-3-eptanone

Metaqualone
3-(2-metilfenil)-2-metil-4(3H)-chinazolinone

Metilfenidato
estere metilico dellacido 2-fenil-2-(2-piperidil)-acetico
fenilidato
Morfina [**]
7,8-deidro-4,5-epossi-3,6-diidrossi-N-metilmorfinano

Nicocodina
6-nicotinilcodeina

Nicodicodina
6-nicotinildiidrocodeina
NDHC
Norcodeina
N-demetilcodeina

Ossicodone [**]
14-idrossidiidrocodeinone

Ossimorfone [**]
14-idrossidiidromorfinone

Pentobarbital
acido 5-etil-5-(1-metilbutil)barbiturico

Petidina
estere etilico dellacido 1-metil-4-fenilpiperidin-4-carbossilico
meperidina
Propiram
N-(1-metil-2-piperidinoetil)-N-2-piridilpropionamide

Remifentanil
estere metilico dellacido 1-(2-metossi carboniletil)-4-(fenilpropionilamino)-piperidin-4-carbossilico

Secobarbital
acido 5-allil-5-(1-metilbutil)barbiturico

Sufentanil
N-[4-(metossimetil)-1-[2-(2-tienil)etil]-4-piperidil] propioanilide

Tebaina
6,7,8,14-tetradeidro-4,5alfa-epossi-3,6-dimetossi-17-metilmorfinano
paramorfina
Tiofentanil
N-1-[2-(2-tienil)etil]-4-piperidil]- propioanilide

Zipeprolo
alfa-(alfa-metossibenzil)-4-(beta-metossifeniletil)-1-piperazina etanolo


Qualsiasi forma stereoisomera delle sostanze iscritte nella presente tabella, in tutti i casi in cui possono esistere, salvo che ne sia fatta espressa eccezione. Gli esteri e gli eteri delle sostanze iscritte nella presente tabella, a meno che essi non figurino in altre tabelle, in tutti i casi in cui questi possono esistere. I sali delle sostanze iscritte nella presente tabella, compresi i sali dei suddetti isomeri, esteri ed eteri in tutti i casi in cui questi possono esistere.  




Tabella II Sezione B

Il farmacista allestisce e dispensa preparazioni magistrali a base dei farmaci compresi nella presente tabella, da soli o in associazione con altri farmaci non stupefacenti, dietro presentazione di ricetta da rinnovarsi volta per volta.

DENOMINAZIONE COMUNE


DENOMINAZIONE CHIMICA
ALTRA DENOMINAZIONE
Acido 5-etil-5-crotilbarbiturico


Acido gamma-idrossibutirrico (GHB)
acido 4-idrossibutirrico

Alazepam
7-cloro-l,3-diidro-5-fenil-1-(2,2,2-trifluoro-etil)-2H-1,4-benzodiazepin-2-one

Allobarbital
acido 5,5-diallilbarbiturico

Alossazolam
10-bromo-11b-(orto-fiuorofenil)-2,3,7,11b-tetraidroossazolo[3,2d][1,4]benzodiazepin-6(5H)-one

Alprazolam
8-cloro-1-metil-6-fenil-4H-s-triazolo-[4,3a][1,4]benzodiazepina

Amfepramone
2-(dietilamino)propiofenone
dietilpropione
Amineptina
7[(10,11-diidro-5H-dibenzo[a,d]cicloepten-5-i1)amino]acido eptanoico

Aprobarbital
acido 5-allil-5-isopropilbarbiturico

Barbexaclone
fenobarbital propilesedrina

Barbital
acido 5,5-dietilbarbiturico dietilmalonilurea

Benzfetamina
N-benzil-N,alfa-dimetilfeniletilamina
N-benzil-N-metilamfetamina
Brallobarbitale
acido 5-allil-5-(2-bromoallil)barbiturico

Bromazepam
7-bromo-l,3-diidro-5-(2-piridil)-2H-1,4-benzodiazepin-2-one

Brotizolam
2-bromo-4-(orto-clorofenil)-9-metil-6H-tieno[3,2-f]-s-triazolo[4,3-a] [1,4] diazepina

Butalbital
acido 5-allil-5-isobutilbarbiturico

Butallilonale
acido 5-(2-bromoallil)-5-sec-butilbarbi-turico
sonbutal
Butobarbitale
acido 5-butil-5-etilbarbiturico

Butorfanolo
(-)-N-ciclobutilmetil-3,14-diidrossi-morfinano

Camazepam
7-cloro-1,3-diidro-3-(N,N-dimetilcarba-moil)-1-metil-5-fenil-2H-1,4-benzo-diazepin-2-one

Clobazam
7-cloro-1-metil-5-fenil-1H-1,5-benzo-diazepin-2,4(3H,5H)dione

Clonazepam
5-(orto-clorofenil)-1,3-diidro-7-nitro-2H-1,4-benzodiazepin-2-one

Clorazepato
acido 7-cloro-2,3-diidro-2-ossi-5-fenil-1H-1,4-benzodiazepin-3-carbossilico

Clordiazepossido
7-cloro-2-metilamino-5-fenil-3H-1,4-benzo-diazepina 4-ossido
metaminodiazepossido; clopossido
Clossazolam
10-cloro-11b-(orto-clorofenil)-2,3,7,11b-tetraidro-ossazolo-[3,2-d][1,4]benzodiaze-pin-6(5H)-one

Clotiazepam
5-(orto-clorofenil)-7-etil-l,3-diidro-1metil-2H-tieno[2,3-e]-1,4-diazepin-2-one

Delorazepam
7-cloro-5-(orto-clorofenil)-1,3-diidro-2H-1,4-benzodiazepin-2-one
clordemetildiazepam
Delta-9-tetraidrocannabinolo
(6aR,10aR)-6a,7,8,10a-tetraidro-6,6,9-tri-metil-3-pentil-6H-dibenzo[b,d]-piran-1-olo

Destropropossifene
alfa(+)-4-dimetilamino-l,2-difenil-3metil-2-butanolpropinato

Diazepam
7-cloro-1,3-diidro-1-metil-5-fenil-2H-l,4-benzodiazepin-2-one

Estazolam
8-cloro-6-fenil-4H-s-triazolo[4,3a][1,4]-benzodiazepina

Etil loflazepato
estere etilico dellacido 7-cloro-5-(2-fluorofenil)-2,3-diidro-2-ossi-1H-1,4-benzodiazepin-3-carbossilico

Etinamato
1-etinilcicloesanolcarbamato carbamato di 1-etil cicloesile

Etizolam
4-(2-clorofenil)-2-etil-9-metil-6H-tieno-[3,2-f][1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]diazepina

Fencamfamina
N-etil-3-fenil-2-norbomanamina
2-etilamino-3-fenil-norcanfano
Fendimetrazina
(+)-(2S,3S)-3,4-dimetil-2-fenilmorfolina

Fenobarbital
acido 5-etil-5-fenilbarbiturico

Fenproporex
(±)-3-[(alfa-metilfeniletil)amino]proprio-nitrile

Fentermina
alfa,alfa-dimetilfeniletilamina

Fludiazepam
7-cloro-5-(orto-fluorofenil)-1,3-diidro-1metil-2H-1,4-benzodiazepin-2-one

Flurazepam
7-cloro-1-[2-(dietilamino)etil]-5-(ortofluorofenil)-1,3-diidro-2H-1,4-benzodiazepin-2-one

Ketazolam
11-cloro-8,12b-diidro-2,8-dimetil-12b-fenil-4H-[1,3]ossazino[3,2-d][1,4]benzodiazepin-4,7(6H)-dione

Lefetamina
(-)-N,N-dimetil-1,2-difeniletilamina
SPA
Loprazolam
6-(orto-clorofenii)-2,4-diidro-2-[(4-metil1-piperazinil)metilene]-8-nitro-1H-imidazo-
[1,2-a][1,4]benzodiazepin-1-one

Lorazepam
7-cloro-5-(orto-clorofenil)-I,3-diidro-3-idrossi-2H-1,4-benzodiazepin-2-one

Lormetazepam
7-cloro-5-(orto-clorofenil)-1,3-diidro-3-idrossi-1-metil-2H-1,4-benzodiazepin-2one
N-metillorazepam
Mazindolo
5-(para-clorofenil)-2,5-diidro-3H-imidazo-
[2, 1-a]isoindol-5-olo

Medazepam
7-cloro-2,3-diidro-1-metil-5-fenil-1H-1,4-benzodiazepina

Mefenorex
N-(3-cloropropil)-alfa-metilfeniletilamina

Meprobamato
2-metil-2-propil-1,3-propandiolbicarbamato
estere dicarbamico del 2-metil-2-propil-1,3-propandiolo
Metarbitale
acido 5,5-dietil-1-metilbarbiturico

Metilfenobarbitale
acido 5-etil-1-metil-5-fenilbarbiturico

Metiprilone
3,3-dietil-5-metil-piperidin-2,4-dione

Midazolam
8-cloro-6-(orto-fluorofenil)-1-metil-4H-imidazol[1,5-a] [1,4]benzodiazepina

Nabilone
3-(1,1-dimetileptil)-6,6a,7,8,10,10a-esaidro-1-idrossi -6, 6-dimetil -9H –dibenzo[b,d]-
piran-9-one

Nimetazepam
1,3-diidro-1-metil-7-nitro-5-fenil-2H-1,4-benzodiazepin-2-one

Nitrazepam
1,3-diidro-7-nitro-5-fenil-2H-1,4-benzo-diazepin-2-one

Nordazepam
7-cloro-1,3-diidro-5-fenil-2H-1,4-benzo-diazepin-2-one
desmetildiazepam; mordiazepam
Ossazepam
7-cloro-1,3-diidro-3-idrossi-5-fenil-2H-1,4-benzodiazepin-2-one

Ossazolam
10-cloro-2,3,7,11b-tetraidro-2-metil-11b-fenilossazolo[3,2-d][1,4]benzodiazepin-2-one

Pentazocina
(2R,6R,11R)-1,2,3,4,5,6-esaidro-6,11-dimetil-3-(3-metil-2-butenil)-2,6-metano-3-benzazocin-8-olo

Pinazepam
7-cloro-l,3-diidro-5-fenil-1-(2-propinil)-2H-1,4-benzodiazepin-2-one

Pipradrolo
1,1-difenil-1-(2-piperidil)-metanolo

Pirovalerone
1-(4-metilfenil)-2-(1-pirrolidinil)-1-pentanone

Prazepam
7-cloro-1-(ciclopropilmetil)-1,3-diidro-5-fenil-2H-1,4-benzodiazepin-2-one

Propilesedrina
1-cicloesil-2-metilaminopropano

Quazepam
7-cloro-5-(2-fluorofenil)-1,3-diidro-1(2,2,2-trifluoroetil)-2H-1,4-benzodiazepin-2-tione

Secbutabarbital
acido 5-sec-butil-5-etilbarbiturico

Temazepam
7-cloro-1,3-diidro-3-idrossi-1-metil-5-fenil-2H-1,4-benzodiazepin-2-one
N-metilossazepam; 3-idrossi diazepam
Tetrabamato (associazione molecolare di fenobarbital, febarbamato e
diferbarbamato)


Tetrazepam
7-cloro-5-(1-cicloesen-1-il)-1,3-diidro-1-metil-2H-1,4-benzodiazepin-2-one

Trans-delta-9-tetraidrocannabinolo

dronabinol
Triazolam
8-cloro-6-(orto-clorofenil)-1-metil-4H-striazolo[4,3-a] [1,4]benzodiazepina

Vinilbital
acido 5-(1-metilbutil)-5-vinilbarbiturico

Zaleplon
N-[3-(3-cianopirazolo[1,5-a]pirimidin-7-il)fenil]-N-etilacetamide

Zolpidem
N,N-6-trimetil-2-(4-metilfenil)-imidazo-[1,2-a]piridin-3-acetamide

Zopiclone
estere 6-(5-cloro-2-piridinil)-6,7-diidro-7-ossi-5H-pirrolo-[3,4-b]-pirazin-5-ilico dellacido 4-metil-1-piperazincarbossilico.


I sali delle sostanze iscritte nella presente tabella, in tutti i casi in cui questi possono esistere.



Tabella II Sezione C

Barbexaclone
Destropropossifene
Fenobarbital
Pentazocina


Tabella II Sezione D

Composizioni per somministrazioni ad uso diverso da quello parenterale, contenenti acetildiidrocodeina, codeina, diidrocodeina, etilmorfina, folcodina, nicocodina, nicodicodina, norcodeina e loro sali in quantità espressa in base anidra, superiore a 10 mg fino a 100 mg, per unità di somministrazione o in quantità percentuale, espressa in base anidra, compresa tra l’1 per cento ed il 2,5 per cento p/V (peso/Volume) della soluzione multidose. Composizioni per somministrazione rettale contenenti acetildiidrocodeina, codeina, diidrocodeina, etilmorfina, folcodina, nicocodina, nicodicodina, norcodeina e loro sali in quantità, espressa in base anidra, superiore a 20 mg fino a 100 mg, per unità di somministrazione.
Composizioni per somministrazione orale contenenti ossicodone e suoi sali in quantità espressa in base anidra, non superiore a 10 mg per unità di somministrazione o in quantità percentuale, espressa in base anidra, tale da non superare il 2,5 per cento p/V (peso/Volume) della soluzione multidose. Composizioni per somministrazione rettale contenenti ossicodone e suoi sali in quantità, espressa in base anidra, non superiore a 20 mg.
Composizioni ad uso diverso da quello parenterale, le quali in associazione con altri principi attivi non stupefacenti, contengono alcaloidi totali dell’oppio con equivalente ponderale in morfina, espresso come base anidra, non superiore allo 0,05 per cento; le suddette composizioni debbono essere tali da impedire praticamente il recupero dello stupefacente con facili ed estemporanei procedimenti estrattivi.
Composizioni di difenossilato contenenti, per unità di dosaggio, come massimo 2,5 mg di difenossilato calcolato come base anidra e come minimo una quantità di solfato di atropina pari all’1 per cento della quantità di difenossilato.
Composizioni di difenossina contenenti, per unità di dosaggio, come massimo 0,5 mg di difenossina e come minimo una quantità di atropina pari al 5 per cento della quantità di difenossina.
Composizioni che contengono, per unità di somministrazione, non più di 0,1 g di propiram mescolati ad una quantità almeno uguale di metilcellulosa.

Composizioni per uso parenterale contenenti:

Clordemetildiazepam (Delorazepam)
Diazepam
Lorazepam
Midazolam



Tabella II Sezione E

Composizioni per somministrazioni ad uso diverso da quello parenterale contenenti acetildiidrocodeina, codeina, diidrocodeina, etilmorfina, folcodina, nicocodina, nicodicodina, norcodeina e loro sali in quantità, espressa in base anidra, non superiore a 10 mg per unità di somministrazione o in quantità percentuale, espressa in base anidra, inferiore all’1 per cento p/V (peso/Volume) della soluzione multidose. Composizioni per somministrazione rettale contenenti acetildiidrocodeina, codeina, diidrocodeina, etilmorfina, folcodina, nicocodina, nicodicodina, norcodeina e loro sali in quantità, espressa in base anidra, non superiore a 20 mg per unità di somministrazione.
Composizioni le quali, in associazione con altri principi attivi, contengono i barbiturici od altre sostanze ad azione ipnotico sedativa comprese nelle Tabelle II sezione A e II sezione B.

Composizioni ad uso diverso da quello parenterale contenenti:

Alazepam
Alprazolam
Bromazepam
Brotizolam
Clobazam
Clonazepam
Clorazepato
Clordiazepossido
Clotiazepam
Delorazepam
Diazepam
Estazolam
Etizolam
Flurazepam
Ketazolam
Lorazepam
Lormetazepam
Medazepam
Meprobamato
Midazolam
Nimetazepam
Nitrazepam
Nordazepam
Ossazepam
Ossazolam
Pinazepam
Prazepam
Quazepam
Temazepam
Tetrazepam
Triazolam
Zaleplon
Zolpidem
Zopiclone

Composizioni medicinali per uso diverso da quello iniettabile che contengono Destropropossifene in associazione con altri principi attivi.