Problemi legali

Novità nella certificazione di malattia online

L'INPS ha introdotto alcune novità nella certificazioni di malattia telematica e ha emanato la circolare n. 113 del 25/07/2013 per renderle note a tutti i soggetti interessati.
Tale circolare innanzitutto precisa che con il decreto del Ministero della salute del 18 aprile 2012 (Gazzetta Ufficiale n. 128 del 4 giugno 2012) sono state introdotte alcune modifiche ed integrazioni al disciplinare tecnico allegato al decreto del 26 febbraio 2010. In seguito a ciò tutte le Amministrazioni e i medici abilitati a inviare i certificati telematici sono tenuti ad aggiornare i propri software per consentire la corretta trasmissione delle informazioni.

Le principali novità introdotte riguardano:
  1. introduzione di nuovi campi nel certificato di malattia telematico 
  2. il servizio per la comunicazione di inizio ricovero
  3. il servizio per l’invio di un certificato di malattia in sede di dimissione
  4. modifiche ai servizi erogati dall'istituto
  1. I nuovi campi introdotti nel certificato telematico permettono al medico 
  1. di dichiarare il ruolo in cui opera al momento del rilascio dello stesso (Medico Servizio Sanitario Nazionale/Libero professionista);
  2. di indicare un evento traumatico e di arricchire le note di diagnosi al fine di completare e/o caratterizzare la diagnosi stessa (anche ai sensi dell’articolo 42 della legge n. 183 del 4 novembre 2010 concernente l’obbligo di segnalazione di eventuale responsabilità di terzi);
  3. di segnalare l’esistenza di una patologia grave che richiede terapia salvavita o di una malattia per la quale è stata riconosciuta la causa di servizio o, ancora, di uno stato patologico connesso alla situazione di invalidità già riconosciuta;
  4. di indicare oltre alla modalità di esecuzione della visita ambulatoriale/domiciliare anche quella in regime di pronto soccorso;
  5. infine è stato introdotto un campo che permette al lavoratore di dichiarare di aver completato l’attività lavorativa nella medesima giornata del rilascio del certificato.
  1. Ai sensi del decreto ministeriale del 18 aprile 2012, per quel che riguarda la comunicazione di inizio ricovero, è prevista la trasmissione all’Inps da parte delle Aziende Sanitarie di un documento tramite l’inserimento del codice fiscale. Una volta ricevuta la notifica, l’Inps provvede a confermare   l’accettazione e ad assegnare il cosiddetto PUCIR (= numero di protocollo univoco). La stessa comunicazione potrà essere stampata in formato cartaceo e inviata al lavoratore interessato.
Con modalità già in uso per il certificato di malattia telematico, l'INPS   mette poi a disposizione del lavoratore e del datore di lavoro le informazioni contenute nella suddetta comunicazione di inizio ricovero.
  1. Per quel che riguarda il certificato di malattia in sede di dimissione, invece, è prevista la comunicazione all’INPS da parte della Azienda Sanitaria. Lo stesso certificato permette al medico ospedaliero, autorizzato dell’Azienda sanitaria, di riprendere la comunicazione, certificare la diagnosi e stabilire una prognosi di convalescenza. L’accettazione del documento da parte dell’Inps provoca la restituzione del PUC (numero di protocollo univoco del certificato stesso).
  2. Le modifiche ai servizi erogati dall'istituto riguardano quelle alle applicazioni per la consultazione dei certificati e attestati di malattia e quelle allo schema XSD.
Per quanto riguarda le prime, i servizi resi ai cittadini, datori di lavoro e intermediari sono stati adeguati rendendo disponibili ulteriori informazioni contenute nei flussi informativi che perverranno all’Istituto.
Per quanto invece riguarda le seconde, sono state apportate inoltre le dovute modifiche allo schema di validazione XSD (XML Schema Definition), necessario per la descrizione del contenuto dei file XML e conseguentemente risulteranno modificati i file XML contenenti gli attestati di malattia, attualmente resi disponibili ai datori di lavoro sia attraverso il servizio on-line presente sul sito Inps, sia attraverso il servizio di invio degli attestati di malattia tramite PEC.
Pertanto i datori di lavoro, che utilizzano sistemi automatici per la trattazione dei suddetti file XML, dovranno apportare i necessari adeguamenti.

Chi voglia prendere visione della circolare INPS può consultarla al seguente indirizzo


La prescrizione di farmaci del medico sostituto - Sanzionato il medico sostituto per la ricetta senza il doppio timbro 



Contestata la mancata identificazione del prescrittore sulla ricetta i Carabinieri dei NAS di Udine hanno contestato al  sostituto di un medico di medicina generale la sua mancata identificazione nella ricetta regionale di prescrizione dei farmaci per l'assenza nella stessa del timbro personale del prescrittore apposto a fianco del timbro del medico titolare sostituito. Il medico sostituto prescrittore aveva infatti solo apposto la propria firma per esteso sotto il timbro del medico titolare assente. 
Il medico titolare aveva inoltre omesso di comunicare all'Azienda SocioSanitaria (ASS) il periodo di sostituzione e il nominativo del medico sostituto, come invece è obbligo convenzionale ai sensi dell'art.37, comma 1, dell'ACN 23 marzo 2005. 
La norma che è stata ritenuta violata dal medico sostituto è l'art.89, comma 5, del D.Lgs. 219\2006 in materia di “pubblicità dei farmaci” che afferma : “La ricetta deve contenere stampata o apposta con timbro la chiara indicazione del medico prescrivente e della struttura da cui lo stesso dipende e non ha validità ove sia priva degli elementi (codice fiscale dell'assistito) di cui al comma 4 del medesimo articolo o della data, firma del medico e dati relativi all'esenzione ticket.” 
Ai sensi dell'art.12 del codice civile, capo II dell'applicazione della legge che afferma: “nell'applicazione della legge non si può attribuire ad essa altro significato che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse..”, va rilevato che la norma citata testualmente non prevede affatto l'apposizione del doppio timbro e che il medico sostituto in quanto libero-professionista può non avere un timbro da cui si rilevi da quale struttura dipenda, a differenza del medico titolare convenzionato con l'ASS di cui il medico sostituto è mandatario e, con tale qualifica assunta attraverso mandato (art.1703 CC), utilizza i mezzi necessari per l'esecuzione del mandato (art.1719 CC) tra cui nel caso specifico proprio il ricettario e il timbro del titolare. 
La Corte dei Conti Liguria con sentenza n. 73\2002 ha affermato che la ricetta di prescrizione di farmaci priva di elementi essenziali è un atto nullo che non può essere accettato dal farmacista e spedito all'ASS per  la rimborsabilità, altrimenti configura responsabilità contabile del farmacista. 
La violazione al comma 5 dell'art.89 citato, contestata al medico, è stata ritenuta sanzionabile ai sensi dell'art.148, comma 9, del D.Lgs 219/2006 che afferma : “il medico che prescrive farmaci sulla ricetta regionale senza attenersi alle modalità di cui al comma 4 dell'art.89 del medesimo decreto è soggetto alla sanzione amministrativa da 300 a 1800 euro”. 
Va rilevato che l'entità della sanzione potrebbe apparire non proporzionata alla violazione amministrativa contestata, del tutto formale, e che non ha comportato alcun danno erariale in quanto trattasi di prescrizione appropriata nei contenuti. 
In realtà, il decreto citato riporta all'art.148 che la predetta sanzione viene irrogata limitatamente ai casi di violazione del comma 4, ma non anche del comma 5, dell'art.89 del D.Lgs 219\2006. 
Il comma 4 afferma testualmente :”Il medico è tenuto ad indicare sulla ricetta il codice fiscale del paziente”. 
Nel caso specifico la violazione del comma 4 non sussisterebbe in quanto le ricette esaminate hanno riportato tutte il codice fiscale dell'assistito e ciò infatti non è stato contestato per cui la relativa sanzione specifica di particolare gravosità non risulterebbe applicabile. Il codice fiscale è necessario per identificare il fruitore della prestazione come assistito del SSN, requisito per avere il diritto alla prescrizione farmaceutica con onere a carico del SSN ai sensi dell'art.28, comma 2, della legge n. 833\1978. Questo diritto dell'assistito del SSN è definito già perfetto, indipendentemente dalla condotta del prescrittore (Cass. Pen. Sez. Unite, sentenza n. 6752 del 07.06.1988). 
Nel caso in oggetto potrebbe essere applicabile invece la sanzione per violazione convenzionale di cui all'art.30 dell'ACN 23.3.2005 per il medico titolare che non ha comunicato all'ASS la sostituzione protrattasi per oltre tre giorni. 
Ma si tratta comunque di una sanzione lieve che può limitarsi ad un richiamo verbale da parte dell'ASS (comma 4, art.30). 
Il medico sostituto non è sanzionabile ai sensi del citato art.30 in quanto non ha un rapporto di convenzione col SSN, ma solo di un rapporto contrattuale privato col medico titolare che ha sostituito, a meno che non si tratti di sostituzioni tra medici entrambi titolari di convenzione, come ad esempio i medici in associazione. 
Infatti, va rilevato che la responsabilità di comunicare la sostituzione all'ASS è personale del medico titolare ai sensi dell'art.37, comma 1, dell'ACN 2005 e che l'assolvimento di questo obbligo di per sé rende identificabile da parte dell'Azienda Sanitaria il medico prescrittore, in qualità di sostituto di quel determinato medico per quel determinato periodo. 
L'Azienda Sanitaria infine, ai sensi dell'art.18 della legge 241\1990, ha il dovere di rilevare d'ufficio, dati di cui è già in possesso attraverso, nel caso specifico, una verifica crociata tra la comunicazione di sostituzione ricevuta dal medico titolare e le ricette redatte in quel determinato periodo dal medico sostituto. 
Va infine rilevato, che l'interpretazione restrittiva della norma dovrebbe essere applicata verso tutti, secondo il prioritario e inderogabile principio costituzionale di equità (art.3); a titolo d'esempio tutte le prescrizioni su ricettario regionale provenienti da Ospedali e Cliniche Universitarie, come noto, riportano solo il timbro del reparto da cui escono, con la firma spesso illeggibile di un medico prescrittore senza aver apposto il timbro personale.

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