lunedì 20 ottobre 2014

Il certificato medico - prima parte

Il certificato medico è un atto scritto in cui si dichiara conformi a verità fatti di cui è richiesta la documentazione della loro esistenza: esso quindi deve essere sempre preceduto dall'esame clinico del paziente in quanto su di esso devono essere riportate le conclusioni di tale valutazione clinica in rapporto alla finalità della certificazione stessa.
I certificati possono essere obbligatori, quando previsti da specifiche disposizioni di legge, oppure redatti su richiesta del paziente.
Per quanto riguarda l'obbligatorietà l'art. 24 del Codice deontologico del 2014 così recita: "Il medico è tenuto a rilasciare alla persona assistita certificazioni relative allo stato di salute che attestino in modo puntuale e diligente i dati anamnestici raccolti e/o i rilievi clinici direttamente constatati od oggettivamente documentati".
A parte i certificati che presentano una specifica modulistica prestabilita, non esiste alcuna disposizione normativa circa la corretta compilazione di essi.
Tuttavia per essere valido un certificato deve:

  • riportare le generalità e la qualifica del sanitario ed essere dallo stesso sottoscritto;
  • indicare la data e il luogo in cui è stato redatto;
  • indicare il destinatario nonché l’oggetto della certificazione;
  • essere redatto a mano o con mezzi meccanici (es. stampanti) indelebili.

Un certificato deve poi rispettare i requisiti di chiarezza e veridicità. Deve cioè essere comprensibile (chiarezza) e riportare quanto constatato direttamente dal sanitario (veridicità).
Quando non si ha a disposizione un idoneo riscontro clinico-strumentale dei fatti, quanto è riferito dal paziente deve essere riportato come tale nel certificato, usando ad es. la dicitura: "Il paziente riferisce…".

In relazione al requisito della veridicità il medico che attesta coscientemente fatti non corrispondenti al vero incorre nel reato di falso ideologico. Se invece è falsificata la parte formale dell’atto mediante ad es. cancellature, aggiunte, firma falsa, carta intestata falsa, ecc. si incorre nel reato di falso materiale.

Il reato di falso ideologico presuppone il dolo, cioè la volontà e la consapevolezza da parte del medico di certificare cose non rispondenti al vero. Il Codice Penale attribuisce al falso ideologico una diversa sanzione a seconda che il medico, al momento della certificazione, rivesta il ruolo di esercente un servizio di pubblica necessità (art. 481 del Codice Penale) o quello di pubblico ufficiale (art. 480 del Codice Penale).

A tal riguardo l'art. 481 del Codice Penale così recita: "Chiunque, nell'esercizio di una professione sanitaria o forense, o di un altro servizio di pubblica necessità, attesta falsamente, in un certificato, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da euro 51 a euro 516."
Il falso materiale è punito dall’art. 485 cp, che così recita: «Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio, o di recare ad altri un danno, forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa, o altera una scrittura privata vera, è punito, qualora ne faccia uso o lascia che altri ne facciano uso, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Si considerano alterazioni anche le aggiunte falsamente apposte a una scrittura vera, dopo che questa fu definitivamente formata».
Tali pene si applicano congiuntamente se il fatto è commesso a scopo di lucro."

Invece l'art. 480 del CP stabilisce che "Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente, in certificati o autorizzazioni amministrative, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni."
È poi da sottolineare che i contenuti del certificato sono coperti dal segreto professionale e dal Codice in materia di protezione dei dati personali (art. n. 9 Codice di Deontologia Medica, Legge n. 196/03).

1 commento:


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