lunedì 20 ottobre 2014

Linee guida sull'attività sportiva non agonistica

Sabato 18 ottobre 2014 sono state pubblicate in Gazzetta Ufficiale (n. 243) le Linee guida di  indirizzo  in  materia  di  certificati  medici  per l'attività sportiva non agonisitica.

In tali linee guida innanzitutto vengono definite le attività  sportive  non  agonistiche. Trattasi di  quelle praticate dai seguenti soggetti: 

  1. gli   alunni   che   svolgono   attività   fisico-sportive organizzate  dagli  organi  scolastici  nell'ambito  delle  attività parascolastiche; 
  2. coloro che  svolgono  attività  organizzate  dal  CONI, da società sportive affiliate alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline associate, agli Enti di promozione  sportiva  riconosciuti dal CONI, che non siano considerati  atleti  agonisti  ai  sensi  del decreto ministeriale 18 febbraio 1982; 
  3. coloro che partecipano ai Giochi sportivi studenteschi nelle fasi precedenti a quella nazionale. 

I certificati medici per tali attività sportive  sono rilasciati dai medici di medicina generale e dai pediatri  di  libera scelta, relativamente ai propri assistiti, o dai  medici  specialisti in medicina dello sport ovvero dai medici  della  Federazione  medico sportiva italiana del Comitato olimpico nazionale italiano. 
Tale certificato ha validità di un anno dalla data di rilascio e coloro che praticano tali attività  sportive  non  agonistiche  devono sottoporsi a controllo medico annuale che determina  l'idoneità  a tale pratica sportiva. 

Ai fini del rilascio del  certificato  medico,  è  necessario quanto segue: 

  1. l'anamnesi e  l'esame  obiettivo,  completo  di  misurazione della pressione arteriosa; 
  2. un  elettrocardiogramma  a  riposo,  debitamente  refertato, effettuato almeno una volta nella vita; 
  3. un  elettrocardiogramma  basale  debitamente  refertato  con periodicità annuale per coloro che hanno superato i 60 anni di  età e che associano altri fattori di rischio cardiovascolare; 
  4. un  elettrocardiogramma  basale  debitamente  refertato  con periodicità annuale per coloro che, a prescindere  dall'età,  hanno patologie  croniche  conclamate,  comportanti  un  aumentato  rischio cardiovascolare. 

Il medico certificatore tenuto conto delle  evidenze  cliniche e/o diagnostiche rilevate, si può avvalere anche  di  una  prova  da sforzo massimale  e  di  altri  accertamenti  mirati  agli  specifici problemi di salute. Nei casi dubbi il medico certificatore si  avvale della consulenza del medico specialista in medicina  dello  sport  o, secondo il giudizio clinico, dello specialista di branca. 
Il medico certificatore conserva copia dei referti di tutte le indagini diagnostiche eseguite, nonché dell'ulteriore documentazione di cui ai precedenti commi, in conformità alle vigenti  disposizioni e comunque per la validità del certificato. 
Per quanto  riguarda  i  medici  di  medicina  generale  ed  i pediatri di libera scelta, l'obbligo di conservazione  dei  documenti può essere assolto  anche  dalla  registrazione  dei  referti  nella scheda sanitaria individuale informatizzata, ove attivata.

In gazzetta Ufficiale è infine stato pubblicato il seguente esempio grafico di certificato. Il decreto in questione è scaricabile al seguente link.


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