giovedì 11 ottobre 2012

F.U. - Tabella n. 4

Tabella n. 4
Elenco dei prodotti che il farmacista non può vendere se
non in seguito a presentazione di ricetta medica

  1. Preparazioni di barbiturici in associazione ad altri principi attivi, ad eccezione di quelle preparazioni ad azione antalgica che contengono quantità di barbiturici, per dose unitaria, tali da aver giustificato la loro esenzione dall'obbligo di ricetta in sede di AIC delle preparazioni stesse come medicinale industriale. 
  2. Tranquillanti, ansiolitici e derivati pirazolopirimidinici, neurolettici, salvo quelli previsti nella Tabella n. 5.
  3. Antidepressivi salvo quelli previsti nella Tabella n. 5.
  4. Antiepilettici non barbiturici. 
  5. Preparazioni di ipnotici non barbiturici in associazione ad altri principi attivi, ad eccezione di quelle preparazioni ad indicazione antalgica che contengono quantità di ipnotico non barbiturico, per dose unitaria, tali da aver giustificato la loro esenzione dall'obbligo di ricetta in sede AIC delle preparazioni stesse come medicinale industriale. 
  6. Antispastici, anticolinergici, miorilassanti ad azione centrale e procinetici ad eccezione del punto 12) della Tabella n. 5. 
  7. Antiulcera peptica (antagonisti dei recettori H2, inibitori della pompa acida, ecc.). 
  8. Cardiovascolari (cardiotonici, antianginosi, anti-aritmici, betabloccanti, ecc.). 
  9. Diuretici, antipertensivi, preparazioni per applicazione cutanea contenenti minoxidil in concentrazione superiore al 2 per cento. 
  10. Vasoattivi. 
  11. Uricosurici e antigottosi. 
  12. Antimicrobici (sulfamidici, antibiotici, antifungini), antivirali. 
  13. Ormoni sintetici ed estrattivi, medicinali ad azione ormonica. 
  14. Tutti i medicinali contenenti estrogeni, progestinici, soli ed associati, aventi come esclusiva indicazione la prevenzione del concepimento. 
  15. Antiparkinsoniani. 
  16. Anticoagulanti ed emocoagulanti, escluse le preparazioni per applicazione cutanea. 
  17. Antistaminici escluse le preparazioni per applicazione cutanea. 
  18. Ipoglicemizzanti e iperglicemizzanti. 
  19. Analgesici non stupefacenti, antinfiammatori, antireumatici, ad eccezione delle preparazioni previste ai punti 1) e 5) della presente tabella e di quelle per applicazione cutanea.
  20. Ipolipidemizzanti, ipocolesterolemizzanti. 
  21. Medicinali a base di vitamine, quando siano presentati in dosi tali da poter determinare danni da ipervitaminosi. 
  22. Preparati per la tosse ad azione centrale, salvo quanto previsto dal punto 30) della presente tabella. 
  23. Preparazioni per uso diverso da quello iniettabile, contenenti destropropoxifene in associazione con altri principi attivi. 
  24. Antiemetici ed antinausea, esclusi i preparati a base di dimenidrinato. 
  25. Antidoti ad azione specifica, ad eccezione del naloxone iniettabile. 
  26. Vaccini semplici o misti, preventivi e curativi, escluso il punto 11) della Tabella n. 5. 
  27. Sieri preventivi e curativi. 
  28. Antiprotozoari e antielmintici. 
  29. Tutti i medicinali per uso parenterale (intramuscolare, endovenoso, ecc.) ad eccezione dell'acqua sterile per preparazioni iniettabili e di sodio cloruro soluzione 0,9 per cento (soluzione fisiologica). 
  30. Composizioni per somministrazioni ad uso diverso da quello parenterale contenenti acetildiidrocodeina, codeina, diidrocodeina, etilmorfina, folcodina, nicocodina, nicodicodina, norcodeina e loro sali in quantità, espressa in base anidra, non superiore a 10 mg per unità di somministrazione o in quantità percentuale, espressa in base anidra, inferiore all'1 per cento p/V (peso/Volume) della soluzione multidose. Composizioni per somministrazione rettale contenenti acetildiidrocodeina, codeina, diidrocodeina, etilmorfina, folcodina, nicocodina, nicodicodina, norcodeina e loro sali in quantità, espressa in base anidra, non superiore a 20 mg per unità di somministrazione.
  31. Immunostimolanti. 
  32. I medicinali veterinari prescritti ad animali da compagnia e per essi indicati in modo esclusivo, ad eccezione di quelli riportati all'ultimo periodo del punto 18) della Tabella n. 5. Il Ministero della salute può espressamente autorizzare alcuni chemioterapici, antibiotici ed antiparassitari orali qualora siano destinati al trattamento di animali di allevamenti a carattere familiare che producono per autoconsumo. 
  33. Medicinali usati nella disfunzione dell'erezione. 
  34. Tutti i nuovi prodotti introdotti in terapia fatta salva ogni determinazione del Ministero della salute. 
 
Note
È comunque subordinata a presentazione obbligatoria della ricetta medica la vendita dei medicinali per i quali il Ministero della salute faccia obbligo di riportare sulle etichette la scritta „„Da vendersi dietro presentazione di ricetta medica''.
Il Ministro della salute potrà ammettere alla vendita senza ricetta medica preparazioni medicinali appartenenti alle categorie
elencate, qualora per dose unitaria, quantità contenuta nella singola confezione, natura del medicinale e modalità d'uso, non risultino pericolose.
I preparati magistrali a base di principi attivi contenuti in medicinali di origine industriale e soggetti a ricetta limitativa secondo gli artt. 92, 93 e 94 del Decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni possono essere allestiti solo alle condizioni previste in sede di AIC per i medicinali industriali corrispondenti.

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