giovedì 11 ottobre 2012

F.U. - Tabella n. 5


Tabella n. 5
Elenco dei prodotti la cui vendita è subordinata a presentazione di
ricetta medica da rinnovare volta 
per volta e da ritirare dal farmacista


  1. Medicinali a base di sostanze stupefacenti e  psicotrope indicate nella Tabella II, sez. B, C,  D della  Tabella  n. 7 approvata con decreto  ministeriale, in applicazione al D.P.R. 9  ottobre 1990, n. 309 e successive modifiche.
  2. Anoressizzanti (1).
  3. Medicinali per uso parenterale a base di  benzodiazepine e derivati della fenotiazina e  dell'aloperidolo.
  4. Inibitori della monoaminossidasi a base di  tranilcipromina; medicinali a base di  veralipride, clozapina e medicinali  antidemenza anticolinesterasici.
  5. Curarici e anestetici generali. Anestetici  locali, escluse le preparazioni per  applicazione cutanea, non oftalmiche.
  6. Alprostadil soluzione iniettabile.
  7. Citostatici. Immunosoppressori.
  8. Anabolizzanti.
  9. Medicinali a base di fenilbutazone,  oxifenbutazone, nimesulide o tramadolo,  escluse le preparazioni per applicazione  cutanea.
  10. Tutti i medicinali a base di estrogeni,  progestinici, soli od associati, ciproterone,  danazolo; inibitori della prolattina a base di  cabergolina.
  11. Vaccini delle epatiti.
  12. Medicinali a base di cisapride.
  13. Medicinali a base di epoietine.
  14. Medicinali a base di ticlopidina e di floctafenina.
  15. Medicinali a base di isotretinoina ed  etretinato esclusi quelli per applicazione  cutanea.
  16. I preparati magistrali a base delle sostanze  incluse nelle classi farmacologiche della  Legge 14.12.2000, n. 376 e successive  modifiche, integrazioni e decreti correlati,  tranne quelli per i quali la legge prevede  ricetta ripetibile.
  17. I medicinali veterinari indicati anche, o  esclusivamente, per animali destinati alla  produzione di alimenti per l'uomo  che, in  relazione alle categorie terapeutiche previste  nel decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193 e  successive modifiche ed integrazioni,  riportino sulla confezione la dicitura „Da  vendersi dietro presentazione di ricetta  medica veterinaria in triplice copia non  ripetibile; i medicinali prescritti dal medico  veterinario per le somministrazioni ad animali  destinati alla produzione di alimenti per  luomo secondo le condizioni previste  dall'art. 11 del  decreto legislativo 6 aprile  2006, n. 193 e successive modifiche e  integrazioni.
  18. I medicinali veterinari indicati per animali  destinati alla produzione di alimenti per  luomo, per i quali non è richiesta la ricetta in  triplice copia, come previsto al punto 17)  della presente tabella; i medicinali veterinari  omeopatici autorizzati con procedura  semplificata secondo l'art. 20 del  decreto  legislativo 6 aprile 2006, n. 193; i medicinali  veterinari autorizzati solo per animali da  compagnia che riportino sulla confezione la  dicitura „Da vendersi dietro presentazione di ricetta medica veterinaria non ripetibile.
  19. I medicinali per uso umano prescritti dal  medico veterinario per la somministrazione ad  animali da compagnia secondo le condizioni  previste dall'art. 10, del  decreto legislativo 6  aprile 2006, n. 193 e successive modifiche ed  integrazioni.
  20. I preparati magistrali prescritti ad animali  destinati alla produzione di alimenti per  luomo sono soggetti alle disposizioni  previste dal primo periodo del punto 17) della  presente tabella; quelli destinati ad animali da  compagnia al punto 18) della presente tabella.

(1) La dispensazione da parte dei farmacisti di preparazioni magistrali contenenti la sostanza fendimetrazina è disciplinata dalle disposizioni previste per le specialità medicinali dagli articoli 2, 3 comma 2, e dall'art. 4 del Decreto 18 settembre 1997, Divieti e limitazioni nella prescrizione e preparazione dei medicinali anoressizzanti ad azione centrale, e per un quantitativo comunque non superiore a quello necessario per trenta giorni di terapia (art. 1 del Decreto del Ministro della Sanità del 30 ottobre 1998); è anche obbligatoria, per la prescrizione di medicinali a base della sostanza citata, l'adozione da parte di specialisti di un piano generale di trattamento nel cui ambito sono circoscritte le prescrizioni da parte dei medici di medicina generale.
 Il piano generale di trattamento deve recare le seguenti informazioni:

  •  nome, cognome del paziente e data di compilazione; 
  •  indicazione del nome e della confezione del preparato magistrale; 
  •  dichiarazione del medico, sotto propria responsabilitá, che all'inizio del trattamento l'indice di massa corporea del paziente era maggiore o uguale a 30 kg/m2
  •  dose giornaliera del farmaco e durata della terapia, che non può in nessun caso superare i tre mesi; 
  •  nome, cognome, indirizzo e firma del medico con indicazione della specializzazione posseduta (esclusivamente: scienza dell'alimentazione, endocrinologia e malattie del ricambio, diabetologia, medicina interna). 
Il farmacista dispensa il preparato magistrale prescritto in quantità comunque non superiore al fabbisogno di trenta giorni di terapia per la prima spedizione su ricetta redatta dallo specialista o dal medico curante e presentata insieme al piano generale di trattamento. Nelle successive spedizioni il farmacista può dispensare il preparato magistrale per un fabbisogno non superiore a trenta giorni; non può dispensare un altro preparato qualora non sia intercorso il periodo previsto per l'assunzione delle unità posologiche relative all'ultima confezione dispensata.
Non sono spedibili ricette non accompagnate dal piano generale di trattamento; all'atto di ogni spedizione il farmacista vi appone timbro, data e prezzo di cessione riconsegnandolo al paziente. Non sono spedibili ricette redatte dopo la scadenza del piano generale di trattamento o comunque dopo tre mesi dalla data di compilazione. 


Nessun commento:

Posta un commento