sabato 15 febbraio 2014

Certificati di malattia per telefono: medico condannato

Un medico di base di Piacenza è stato condannato a un anno e mezzo di reclusione e a mille euro di multa dopo un processo che lo ha visto imputato per falso ideologico e violazione della legge Brunetta sui dipendenti pubblici. 
Il medico era stato accusato di aver rilasciato certificati di malattia a un agente della polizia penitenziaria soltanto tramite accordi telefonici, senza aver effettuato una visita medica di persona. 
La sentenza è stata emessa dal giudice Elena Stopponi. Il pubblico ministero, Antonio Colonna, nella sua requisitoria, aveva chiesto una condanna di due anni e sei mesi, mentre l'avvocato difensore, Franco Livera del Foro di Piacenza, ha annunciato ricorso in appello. 
L'indagine condotta dalla polizia municipale di Piacenza riguardava un giro di prostituzione, spaccio e assenteismo. Anche un assistente della Polizia Penitenziaria era stato coinvolto e proprio a costui si riferivano i certificati di malattia di cui sopra, redatti in seguito a una semplice telefonata. 
Il medico piacentino, dopo essere stato inizialmente sospeso dalla sua attività, è ritornato al lavoro in quanto la legge Brunetta prevede una eventuale sanzione a suo carico solo con sentenza definitiva. 
(fonte ANSA)

sabato 4 gennaio 2014

Certificazione per l'attività sportiva

Durante il 2013 sono state emesse norme contraddittorie riguardo la certificazione per l'attività sportiva.
Tuttavia, con la Nota dell’Ufficio Legislativo del Ministero dell’11 settembre 2013, avente per oggetto “Criticità interpretative nell'applicazione delle norme sulle certificazioni di attività sportiva” sono stati definiti alcuni punti fermi.

Potremmo sintetizzare l'attuale situazione come segue.


Attività ludico-motoria/AMATORIALE.

Non è necessario il certificato per tale tipo di attività sportiva. Trattasi di quella svolta in strutture, palestre non regolamentate da organismi sportivi. Quanto precedentemente previsto dal Decreto del 24 aprile 2013 non ha più validità e quindi non è da prendere più in considerazione quella complessa suddivisione in classi con relative graduazioni di accertamenti che si sarebbero dovuti effettuare.
Capiterà comunque che alcune palestre, pur non essendo vincolate dalle norme, lo continuino a richiedere perché previsto dai contratti assicurativi. In tal caso il medico rilascerà un CERTIFICATO DI BUONA SALUTE ai sensi dell'art. 24 del Codice di Deontologia Medica 2006 ("Il medico è tenuto a rilasciare certificazioni relative al suo stato di salute che attestino dati clinici 
direttamente constatati e/o oggettivamente documentati").


Attività sportiva NON AGONISTICA.

Trattasi delle attività svolte presso strutture associate al CONI o presso società sportive affiliate alle Federazioni sportive nazionali o presso Enti di promozione sportiva riconosciute dal CONI, delle attività parascolastiche e dei giochi sportivi studenteschi.
Resta obbligatorio il Certificato per tali attività sportive. Esso può essere rilasciato solo dal Medico di famiglia, dal Pediatra di Libera Scelta o dal Medico specialista in Medicina dello sport.
Non sono previsti accertamenti propedeutici obbligatori al rilascio della certificazione. La scelta se far effettuare, ad esempio, l’ ECG è a discrezione del medico.
La validità del certificato è annuale o inferiore a seconda del giudizio clinico.


Attività sportiva NON AGONISTICA di particolare impegno cardiovascolare 

Trattasi ad esempio del podismo per distanze superiori a 20 km., del gran fondo di ciclismo, nuoto, sci. In questo caso sarà necessario eseguire quanto meno un ECG a riposo ed uno sotto sforzo prima del rilascio della certificazione di idoneità. Abilitati a redigerla sono MMG, PLS, Medico dello Sport.


Attività sportiva AGONISTICA

La relativa certificazione è di pertinenza del Medico dello Sport abilitato all'uopo.

Si allega la citata Nota dell’Ufficio Legislativo del Ministero dell’11 settembre 2013 nonché un utile schema riassuntivo.







Esempio di certificato di buona salute


La ricetta ripetibile (RR)

La ricetta ripetibile (RR) (fig. 1) di medicinali autorizzati è la normale ricetta: resta di proprietà del paziente e può essere in genere utilizzata più volte. È necessaria affinché un paziente possa ritirare in farmacia le medicine che presentano nella confezione la dicitura “da vendersi dietro presentazione di ricetta medica” e che, se utilizzati secondo le raccomandazioni mediche, non determinano rischi significativi. L’elenco di tali farmaci è riportato nella Tabella n. 4 della F.U. vigente. 

Non è indispensabile indicare in tale ricetta il nome del paziente e questi può ritirare in farmacia il farmaco per 10 volte nell'arco di sei mesi. 



Fig. 1 - Ricetta ripetibile


All'atto della compilazione della ricetta possiamo, però, modificare sia il suo periodo di validità, sia il numero di volte (non più di 10) che il paziente può ritirare il farmaco in farmacia. Se il medico invece indica un numero di pezzi superiore all'unità, la ricetta medica consente il prelievo del numero di pezzi indicato, in modo simultaneo oppure frazionato a richiesta dell’utente, nel periodo di validità di sei mesi (o come diversamente indicato dal medico). La ricetta scaduta rimane alla fine di proprietà del paziente.

venerdì 3 gennaio 2014

La ricetta non ripetibile (RNR)

Farmaci che possono determinare nei pazienti, se utilizzati in maniera indiscriminata, stati tossici fino a provocare gravi rischi per la salute, necessitano di ricetta non ripetibile (RNR). Le confezioni di tali farmaci contengono la seguente dicitura “da vendersi dietro presentazione di ricetta medica utilizzabile una sola volta”. Sono elencati nella Tabella n. 5 della F.U. vigente. In tale ricetta il medico deve indicare nome e cognome (o il codice fiscale) del paziente, confezione e dosaggio del farmaco (se in commercio ne è presente più di una), e il numero di confezioni. 


Fig. 2 - Ricetta non ripetibile


La ricetta è valida per 30 giorni (escluso quello del rilascio) e non è ripetibile, cioè viene trattenuta dal farmacista all'atto della consegna del farmaco e conservata in farmacia per 6 mesi; successivamente viene distrutta. In caso di prelievo frazionato, questo può essere effettuato, entro 30 giorni, solo nella farmacia a cui la ricetta è stata consegnata la prima volta.

Ricetta medica limitativa

Alcuni farmaci sono prescrivibili solo da taluni medici o in taluni ambienti (es. ospedale) e necessitano di ricetta medica limitativa ripetibile o non ripetibile (RRL o RNRL). Il MMG deve conoscere l’esistenza di tali farmaci e di tale tipo di ricetta per non incorrere in errori prescrittivi. Alcuni di tali farmaci sono ad es.l’eritropoietina, la clozapina, il diazossido, gli interferoni, ecc. 



Le confezioni di tali farmaci presentano diciture di questo tipo “Uso riservato a…… (con la specificazione dello specialista autorizzato alla prescrizione)” oppure “Uso riservato agli ospedali. Vietata la vendita al pubblico”. Alcuni di tali farmaci sono soggetti a piano terapeutico, allora possono essere prescritti dai MMG, dopo aver preso visione dello stesso, gli altri devono essere prescritti direttamente (anche su ricetta rossa) dallo specialista autorizzato.

La descrizione della modalità di prescrizione delle preparazioni galeniche sarà trattata altrove.

giovedì 2 gennaio 2014

Ricetta del SSN (rossa)

Le prescrizioni farmacologiche con onere per il SSN devono essere redatte nella cosiddetta ricetta rossa (fig. 3), quella a lettura ottica. 
Ogni ricettario è assegnato univocamente ad un medico e non può pertanto essere utilizzato da altri. Inoltre, i medici che operano in situazioni professionali diverse (es. assistenza primaria e continuità assistenziale) devono utilizzare ricettari distinti a seconda della situazione in cui operano.
Nella fig. 3 sono indicati i principali campi da compilare ed è indicato cosa scrivere. Fino ad oggi nessuna prescrizione farmacologica necessita dell’indirizzo dell’assistito.


Fig. 3 - Ricetta rossa del SSN


Non ci soffermeremo sulle singole voci, che sono quasi intuitive, bensì su alcuni consigli ed accorgimenti.
Innanzitutto la ricetta può essere compilata col computer o a penna. Quest'ultima deve essere nera in quanto l’uso di altri colori può rendere impossibile la lettura ottica. Ogni casella deve contenere un solo carattere ed essi non devono essere legati tra loro. Devono inoltre essere evitate le cancellature e le correzioni. Vi sono infine gruppi di caselle a riempimento da sinistra a destra, come quelle riguardanti il numero di confezioni, quelle delle note AIFA e quelle dell’esenzione.
Per quanto riguarda le caselle per le note AIFA, vanno biffate (es. | X | X | X |) qualora il farmaco sia non soggetto ad esse, in caso contrario vanno compilate come nel seguente esempio per la nota 48:   | 4 | 8 | X |
Al contrario, non vanno mai biffate le caselle vuote riguardanti il numero di confezioni (es. | 2 |   |   |  o  | 6 |   |   | ). Le caselle riguardanti l’esenzione vanno compilate nel seguente modo: | 0 | 1 | 3 |  o  | C | 0 | 2 |.

Le prescrizioni possono essere al massimo 2 per ricetta e 6 in caso di confezioni di farmaci monodose. Recentemente sono state poi introdotte modifiche legislative sostanziali (decreto cosiddetto "Spending review" modificato dalla successiva legge n. 221 del 17 dicembre 2012) che meritano un approfondimento.

lunedì 5 agosto 2013

Novità nella certificazione di malattia online

L'INPS ha introdotto alcune novità nella certificazioni di malattia telematica e ha emanato la circolare n. 113 del 25/07/2013 per renderle note a tutti i soggetti interessati.
Tale circolare innanzitutto precisa che con il decreto del Ministero della salute del 18 aprile 2012 (Gazzetta Ufficiale n. 128 del 4 giugno 2012) sono state introdotte alcune modifiche ed integrazioni al disciplinare tecnico allegato al decreto del 26 febbraio 2010. In seguito a ciò tutte le Amministrazioni e i medici abilitati a inviare i certificati telematici sono tenuti ad aggiornare i propri software per consentire la corretta trasmissione delle informazioni.

Le principali novità introdotte riguardano:
  1. introduzione di nuovi campi nel certificato di malattia telematico 
  2. il servizio per la comunicazione di inizio ricovero
  3. il servizio per l’invio di un certificato di malattia in sede di dimissione
  4. modifiche ai servizi erogati dall'istituto
  1. I nuovi campi introdotti nel certificato telematico permettono al medico 
  1. di dichiarare il ruolo in cui opera al momento del rilascio dello stesso (Medico Servizio Sanitario Nazionale/Libero professionista);
  2. di indicare un evento traumatico e di arricchire le note di diagnosi al fine di completare e/o caratterizzare la diagnosi stessa (anche ai sensi dell’articolo 42 della legge n. 183 del 4 novembre 2010 concernente l’obbligo di segnalazione di eventuale responsabilità di terzi);
  3. di segnalare l’esistenza di una patologia grave che richiede terapia salvavita o di una malattia per la quale è stata riconosciuta la causa di servizio o, ancora, di uno stato patologico connesso alla situazione di invalidità già riconosciuta;
  4. di indicare oltre alla modalità di esecuzione della visita ambulatoriale/domiciliare anche quella in regime di pronto soccorso;
  5. infine è stato introdotto un campo che permette al lavoratore di dichiarare di aver completato l’attività lavorativa nella medesima giornata del rilascio del certificato.
  1. Ai sensi del decreto ministeriale del 18 aprile 2012, per quel che riguarda la comunicazione di inizio ricovero, è prevista la trasmissione all’Inps da parte delle Aziende Sanitarie di un documento tramite l’inserimento del codice fiscale. Una volta ricevuta la notifica, l’Inps provvede a confermare l’accettazione e ad assegnare il cosiddetto PUCIR (= numero di protocollo univoco). La stessa comunicazione potrà essere stampata in formato cartaceo e inviata al lavoratore interessato.
Con modalità già in uso per il certificato di malattia telematico, l'INPS mette poi a disposizione del lavoratore e del datore di lavoro le informazioni contenute nella suddetta comunicazione di inizio ricovero.
  1. Per quel che riguarda il certificato di malattia in sede di dimissione, invece, è prevista la comunicazione all’INPS da parte della Azienda Sanitaria. Lo stesso certificato permette al medico ospedaliero, autorizzato dell’Azienda sanitaria, di riprendere la comunicazione, certificare la diagnosi e stabilire una prognosi di convalescenza. L’accettazione del documento da parte dell’Inps provoca la restituzione del PUC (numero di protocollo univoco del certificato stesso).
    Tali novità riguardanti la comunicazione del ricovero saranno applicate entro 9 mesi.
  2. Le modifiche ai servizi erogati dall'istituto riguardano quelle alle applicazioni per la consultazione dei certificati e attestati di malattia e quelle allo schema XSD.
Per quanto riguarda le prime, i servizi resi ai cittadini, datori di lavoro e intermediari sono stati adeguati rendendo disponibili ulteriori informazioni contenute nei flussi informativi che perverranno all’Istituto.
Per quanto invece riguarda le seconde, sono state apportate inoltre le dovute modifiche allo schema di validazione XSD (XML Schema Definition), necessario per la descrizione del contenuto dei file XML e conseguentemente risulteranno modificati i file XML contenenti gli attestati di malattia, attualmente resi disponibili ai datori di lavoro sia attraverso il servizio on-line presente sul sito Inps, sia attraverso il servizio di invio degli attestati di malattia tramite PEC.
Pertanto i datori di lavoro, che utilizzano sistemi automatici per la trattazione dei suddetti file XML, dovranno apportare i necessari adeguamenti.

Chi voglia prendere visione della circolare INPS può consultarla al seguente indirizzo