martedì 7 dicembre 2021

Nota AIFA n. 56

La nota 56 riguarda i seguenti farmaci: 

  • Teicoplanina
  • Rifabutina
  • Imipenem + Cilastatina
  • Aztreonam
A decorrere dal 1° luglio 2011, i farmaci a base dei principi attivi ertapenem e meropenem sono prescrivibili a carico del SSN senza le limitazioni previste dalla Nota 56.

La prescrizione a carico del SSN è limitata:

  • al trattamento iniziato in ambito ospedaliero 
    • La scelta di iniziare un trattamento ospedaliero con tali farmaci dovrebbe essere riservata alle infezioni gravi e in assenza di alternative terapeutiche. Ciò non impedisce, tuttavia, dopo la diagnosi e l’inizio del trattamento, il mantenimento della continuità assistenziale ospedale-territorio a carico del SSN, ove fosse necessario proseguire la terapia a domicilio
  • al trattamento iniziato dal Medico di Medicina Generale solo se sostenuto da un’adeguata indagine microbiologica  
    • Qualora il trattamento sia iniziato dal MMG è subordinato alla documentata efficacia del farmaco e all’ assenza di alternative terapeutiche

La limitazione della prescrivibilità all’ambito ospedaliero o da parte del medico di Medicina Generale con il supporto di indagini microbiologiche è finalizzata al mantenimento dell’efficacia ed alla contemporanea prevenzione dell’insorgenza di resistenza batterica ai principi attivi.


Nota AIFA n. 56 integrale

Nota AIFA n. 51

 La nota AIFA n. 51 riguarda i seguenti farmaci:

Analoghi del LHRH:

  • buserelina
  • goserelina
  • leuprorelina
  • triptorelina

Modulatori selettivi del Recettore del Progesterone:

  • ulipristal acetato

La loro prescrizione a carico del SSN, su diagnosi e piano terapeutico di strutture specialistiche, secondo modalità adottate dalle Regioni e dalle Province Autonome di Trento e Bolzano, è limitata alle seguenti condizioni:

  • carcinoma della prostata
    • buserelina, goserelina, leuprorelina, triptorelina
  • carcinoma della mammella
    • goserelina, leuprorelina, triptorelina
  • endometriosi
    • goserelina, leuprorelina, triptorelina
  • fibromi uterini non operabili
    • goserelina, leuprorelina, triptorelina
  • trattamento intermittente (fino ad un massimo di 4 cicli) dei sintomi da moderati a gravi di fibromi uterini in donne adulte in età riproduttiva
    • ulipristal acetato
  • trattamento prechirurgico dei fibromi uterini in donne adulte in età riproduttiva
    • goserelina, leuprorelina, triptorelina
      • durata di 3 mesi: per gli interventi di miomectomia e isterectomia della paziente metrorragica
      • durata di 1 mese: per gli interventi di ablazione endometriale e di resezione di setti endouterini per via isteroscopica
    • ulipristal acetato
      • trattamento pre-operatorio di sintomi, da moderati a gravi, di fibromi uterini
  • pubertà precoce
    • euprorelina, triptorelina 

lunedì 6 dicembre 2021

Nota AIFA n. 39

La nota 39 riguarda l' ORMONE DELLA CRESCITA (SOMATOTROPINA).

La prescrizione di ormone della crescita (somatotropina-GH) a carico del Servizio Sanitario Nazionale (SSN), su diagnosi e piano terapeutico di centri specializzati, Università, Aziende Ospedaliere, Aziende Sanitarie, IRCCS, individuati dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano, è limitata alle condizioni sotto indicate in base all’età del soggetto in trattamento. 

 
Periodo neonatale (entro il primo mese di vita) 
Se durante una crisi ipoglicemica il GH serico <5 ng/mL e se è presente almeno un altro deficit ipofisario e/o le classiche anomalie morfologiche RMN (ectopia della neuroipofisi, ipoplasia della adenoipofisi con anomalie del peduncolo). In tali casi non è necessario praticare i test farmacologici. 
 
A partire dal secondo mese fino a 2 anni di vita 
Se la RMN ha dimostrato una anomalia della adenoipofisi associata a quella del peduncolo e/o della neuroipofisi in un bambino con decelerazione della velocità di crescita (perdita di almeno 0,5 SDS di lunghezza) valutato per almeno 6 mesi e/o segni clinici riferibili a ipopituitarismo e\o ipoglicemia. In tali casi non è necessario praticare i test farmacologici. 
 
Età evolutiva 
Nelle seguenti condizioni: 
1)    Bassa statura da deficit di GH (GHD), definita dai seguenti parametri: 
I. Parametri clinico - auxologici: 
    a) statura ≤ -3 DS; 
    oppure 
    b) statura ≤ -2 DS e velocità di crescita/anno ≤-1,0 DS per età e sesso valutata a distanza di almeno 6 mesi o una riduzione della statura di 0,5 DS/anno per l’età nei bambini di età superiore a due anni; 
    oppure 
    c) statura ≤-1,5 DS rispetto al target genetico e velocità di
crescita/anno ≤-2 DS o ≤-1,5 DS dopo 2 anni consecutivi; 
    oppure
    d) velocità di crescita/anno ≤-2 DS o ≤-1,5 DS dopo 2 anni consecutivi, anche in assenza di bassa statura e dopo aver escluso
altre forme morbose come causa del deficit di crescita; 
    oppure
    e) malformazioni/lesioni ipotalamo-ipofisario dimostrate a livello neuro-radiologico. 

associati a: 
II. Parametri di laboratorio: 
    Risposta di GH <8 μg/L a due diversi test farmacologici eseguiti in giorni differenti. 
    Uno dei due test può essere GHRH+arginina ed in tal caso per GHD si intende una risposta di GH < 20 μg/L. 

Nota: Nei pazienti con diagnosi di deficit di GH effettuata prima del 2014 (nota 39 in cui il cut-off per il GHD era picco di GH <10 ng/mL) non è necessario ripetere i test da stimolo per la conferma diagnostica. 

2)    Deficit staturale in pazienti con sindrome di Turner dimostrata citogeneticamente; 
3)    Deficit staturale nell'insufficienza renale cronica; 
4)    Soggetti affetti dalla sindrome di Prader Willi, dimostrata geneticamente, con normale funzionalità respiratoria e non affetti da: obesità severa (definita con BMI >95° centile), diabete mellito non controllato, sindrome dell'apnea ostruttiva nel sonno esclusa mediante poligrafia o polisonnografia, tumore in fase attiva, psicosi attiva; 
5)    Deficit staturale in soggetti con alterata funzione del gene SHOX, dimostrata geneticamente; 
6)    Bambini nati piccoli per l'età gestazionale (SGA-Small for Gestational Age), diagnosticati sulla base dei seguenti criteri: 
•    Peso alla nascita nei nati singoli ≤-2 DS (<3° centile) per l’età gestazionale, secondo le tavole di Bertino; 
    e/o 
•    Lunghezza alla nascita ≤-2 DS secondo le tavole di Bertino; 
    associate a: 
•    Età ≥4 anni, al momento della proposta di somministrazione del GH; 
•    Statura ≤-2,5 DS e velocità di crescita <50° centile;
7)    Soggetti affetti dalla sindrome di Noonan, dimostrata geneticamente, con statura ≤ -2,5 DS.

Età di transizione 
Si definisce "età di transizione" quella compresa tra il momento del raggiungimento della statura definitiva del soggetto trattato e l’età di 25 anni. Durante tale età: 
a) la terapia con rGH può essere proseguita senza successive rivalutazioni nei soggetti con: 
    1) deficit di GH causato da mutazione genetica documentata
    2) panipopituitarismo o ipopituitarismo comprendente 3 o più deficit ipofisari congeniti o acquisiti 

b) tutti gli altri soggetti con GHD devono essere rivalutati (re-testing) dopo almeno un mese dalla sospensione del trattamento sostitutivo con rGH e la terapia può essere proseguita se: 
    1) deficit di GH confermato con GH<6 μg/L dopo ipoglicemia insulinica (ITT) 
    2) deficit di GH confermato con GH<19 μg/L dopo GHRH+arginina. 

c) nei soggetti con Sindrome di Prader-Willi la terapia può essere proseguita se presentano: 

  • panipopituitarismo congenito o acquisito organico; 
    oppure 
  • tre deficit ante-ipofisari associati 
    oppure 
  • se dopo almeno un mese dalla sospensione del trattamento sostitutivo con GH si ottiene una risposta di GH <6 ng/ml dopo un test dell'ipoglicemia insulinica (ITT). Se controindicato l'ITT, effettuare una valutazione del BMI ed eseguire un test di stimolo combinato con GHRH + arginina e riprendere la terapia con GH se: 

    • BMI < 25: picco di GH < 11,5 ng/ml 
    • BMI 25-30: picco di GH < 8 ng/ml 
    • BMI > 30: picco di GH < 4,1 ng/ml 

Al raggiungimento della statura definitiva non è più indicata la terapia con rGH nelle seguenti patologie: 

  • Sindrome di Turner; 
  • Insufficienza renale cronica 
  • Soggetti nati piccoli per età gestazionale (SGA); 
  • Soggetti con alterata funzione del gene SHOX; 
  • Soggetti con sindrome di Noonan accertata geneticamente

Età adulta 
La terapia con rGH in età adulta è indicata nei casi di: 
1)    Ipopituitarismo post ipofisectomia totale o parziale (chirurgica, da radiazioni)
2)    Ipopituitarismo idiopatico, post ipofisite autoimmune, post trauma cranio-encefalico, da terapie chirurgiche o radianti per neoplasie sellari e parasellari, da sella vuota primitiva, da Sindrome di Sheehan 
3)    Deficit congenito di GH da causa genetica dimostrata. 

I test diagnostici da utilizzare e i livelli di GH che indicano un deficit dipendono dal BMI e dall’età, per cui: 

  • in pazienti obesi (BMI >30 kg/m2): utilizzare GHRH+arginina; GH deficit se il picco di GH <4 μg/L 
  • in pazienti con BMI <29,9 kg/m2 e con età >25 anni: GH deficit se con il test dell'ipoglicemia insulinica (ITT) GH <3 μg/L oppure con il test GHRH+arginina GH <9 μg/L. 

La ricetta dematerializzata

La ricetta dematerializzata non è altro che la versione elettronica della ricetta rossa cartacea. È stata introdotta all'interno del percorso evolutivo che vede il sostituirsi del documento cartaceo con lo strumento elettronico. Alla fine di tale processo scomparirà ogni supporto cartaceo, anche l'attuale promemoria, e la prescrizione sarà identificata semplicemente attraverso un numero (NRE = Numero di Ricetta Elettronica). 

La ricetta dematerializzata permette l'interconnessione in tempo reale fra i medici prescrittori, il Sistema di Accoglienza Centrale Tessera Sanitaria, le farmacie e le varie strutture che erogano i servizi prescrivibili (specialisti, laboratori di analisi convenzionati, ecc.).
Da un punto di vista descrittivo la ricetta dematerializzata ha le stesse caratteristiche e gli stessi campi della ricetta rossa cartacea.


Fig. 4 - Ricetta dematerializzata

Nota AIFA n. 79

La nota 79 riguarda la prescrizione dei seguenti farmaci:

  • Teriparatide
  • Ranelato di stronzio
  • Raloxifene
  • Denosumab
  • Bazedoxifene
  • Acido risedronico
  • Acido ibandronico
  • Acido alendronico + Vitamina D3
  • Acido alendronico

 

Limitazioni

La prescrizione a carico del SSN, è limitata alle seguenti condizioni di frattura osteoporotica:

Prevenzione secondaria in soggetti con pregresse fratture osteoporotiche

 – vertebrali o di femore

 

Condizione

Trattamento I sceltaa

II scelta

III scelta

1-2 frattureb

Alendronato (± vit.D), Risedronato, Zoledronatod

Denosumabe, Ibandronato, Raloxifene, Bazedoxifene

Stronzio ranelatof

≥ 3 fratture

Teriparatideg

Denosumabe, Zoledronatod

Alendronato (± vit.D), Risedronato, Ibandronato, Stronzio ranelatof

≥ 1 frattura + T-score colonna o femore≤ -4

≥ 1 frattura + trattamento > 12 mesi con prednisone o equivalenti ≥ 5 mg/die

Nuova frattura vertebrale o femorale nonostante trattamento in nota 79 da almeno 1 anno

 

     – non vertebrali e non femorali

 

+ T-score colonna o femore ≤ -3

Alendronato (± vit.D), Risedronato, Zoledronatod,

Denosumabe, Ibandronato, Raloxifene, Bazedoxifene

Stronzio ranelatof

 


Prevenzione primaria in donne in menopausa o uomini di età ≥ 50 anni a rischio elevato di frattura a causa di almeno una delle condizioni sottoelencate:

 

Condizione

I sceltaa

II scelta

III scelta

Trattamento in atto o previsto per > 3 mesi con prednisone equivalente ≥ 5 mg/die

Alendronato (± vitD), Risedronato, Zoledronato d,

Denosumab

———-

Trattamento in corso di blocco ormonale adiuvante in donne con carcinoma mammario o uomini con carcinoma prostatico

Alendronato (± vitD), RisedronatoZoledronato d, Denosumab e

———-

———-

T-score colonna o femorec ≤ -4

Alendronato (± vit.D), Risedronato,

Denosumab e, Zoledronato d, Ibandronato, Raloxifene, Bazedoxifene

Stronzio ranelato f

T-score colonna o femore c  ≤ -3 + almeno una delle seguenti condizioni:

1.       Familiarità per fratture di vertebre o femore

2.       Comorbilità a rischio di frattura (artrite reumatoide o altre connettiviti, diabete, broncopneumopatia cronica ostruttiva, malattia infiammatoria cronica intestinale, AIDS, Parkinson, sclerosi multipla, grave disabilità motoria)

aIl passaggio dalla prima scelta del trattamento alla successive richiede la presenza di intolleranza, incapacità di assunzione corretta, effetti collaterali o controindicazioni al farmaco della classe precedente o, nel caso del teriparatide, la fine del periodo di trattamento massimo consentito. Da valutarsi la modifica della scelta terapeutica anche in caso di frattura osteoporotica vertebrale o di femore nonostante trattamenti praticati per almeno un anno con i farmaci della classe precedente.

bAi fini dell’applicazione della nota la diagnosi di frattura vertebrale si basa sul criterio di Genant (riduzione di almeno una delle altezze vertebrali di almeno il 20%).

cPer l’applicazione della Nota 79, la valutazione densitometrica deve essere fatta a livello di colonna lombare e/o femore con tecnica DXA presso strutture pubbliche o convenzionate con il SSN.

dLo zoledronato è prescrivibile e somministrabile solo in strutture ospedaliere pubbliche o convenzionate.

ePer il denosumab la nota si applica su diagnosi e piano terapeutico, rinnovabile, della durata di 12 mesi da parte di medici specialisti (internista, ortopedico, reumatologo, fisiatra, geriatra, endocrinologo, ginecologo, nefrologo), Universitari o delle Aziende Sanitarie.

fPer il ranelato di stronzio la nota si applica su diagnosi e piano terapeutico, rinnovabile, della durata di 12 mesi da parte di medici specialisti (internista, reumatologo, geriatra, endocrinologo), Universitari o delle Aziende Sanitarie. Il ranelato di stronzio va riservato ai pazienti affetti da osteoporosi severa per i quali non esistano alternative terapeutiche.

gPer il teriparatide la nota si applica su diagnosi e piano terapeutico, della durata di 6 mesi prolungabile di ulteriori periodi di 6 mesi per non più di altre tre volte (per un totale complessivo di 24 mesi), di centri specializzati, Universitari o delle Aziende Sanitarie, individuate dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano.

 


lunedì 20 ottobre 2014

Linee guida sull'attività sportiva non agonistica

Sabato 18 ottobre 2014 sono state pubblicate in Gazzetta Ufficiale (n. 243) le Linee guida di  indirizzo  in  materia  di  certificati  medici  per l'attività sportiva non agonisitica.

In tali linee guida innanzitutto vengono definite le attività  sportive  non  agonistiche. Trattasi di  quelle praticate dai seguenti soggetti: 

  1. gli   alunni   che   svolgono   attività   fisico-sportive organizzate  dagli  organi  scolastici  nell'ambito  delle  attività parascolastiche; 
  2. coloro che  svolgono  attività  organizzate  dal  CONI, da società sportive affiliate alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline associate, agli Enti di promozione  sportiva  riconosciuti dal CONI, che non siano considerati  atleti  agonisti  ai  sensi  del decreto ministeriale 18 febbraio 1982; 
  3. coloro che partecipano ai Giochi sportivi studenteschi nelle fasi precedenti a quella nazionale. 

I certificati medici per tali attività sportive  sono rilasciati dai medici di medicina generale e dai pediatri  di  libera scelta, relativamente ai propri assistiti, o dai  medici  specialisti in medicina dello sport ovvero dai medici  della  Federazione  medico sportiva italiana del Comitato olimpico nazionale italiano. 
Tale certificato ha validità di un anno dalla data di rilascio e coloro che praticano tali attività  sportive  non  agonistiche  devono sottoporsi a controllo medico annuale che determina  l'idoneità  a tale pratica sportiva. 

Ai fini del rilascio del  certificato  medico,  è  necessario quanto segue: 

  1. l'anamnesi e  l'esame  obiettivo,  completo  di  misurazione della pressione arteriosa; 
  2. un  elettrocardiogramma  a  riposo,  debitamente  refertato, effettuato almeno una volta nella vita; 
  3. un  elettrocardiogramma  basale  debitamente  refertato  con periodicità annuale per coloro che hanno superato i 60 anni di  età e che associano altri fattori di rischio cardiovascolare; 
  4. un  elettrocardiogramma  basale  debitamente  refertato  con periodicità annuale per coloro che, a prescindere  dall'età,  hanno patologie  croniche  conclamate,  comportanti  un  aumentato  rischio cardiovascolare. 

Il medico certificatore tenuto conto delle  evidenze  cliniche e/o diagnostiche rilevate, si può avvalere anche  di  una  prova  da sforzo massimale  e  di  altri  accertamenti  mirati  agli  specifici problemi di salute. Nei casi dubbi il medico certificatore si  avvale della consulenza del medico specialista in medicina  dello  sport  o, secondo il giudizio clinico, dello specialista di branca. 
Il medico certificatore conserva copia dei referti di tutte le indagini diagnostiche eseguite, nonché dell'ulteriore documentazione di cui ai precedenti commi, in conformità alle vigenti  disposizioni e comunque per la validità del certificato. 
Per quanto  riguarda  i  medici  di  medicina  generale  ed  i pediatri di libera scelta, l'obbligo di conservazione  dei  documenti può essere assolto  anche  dalla  registrazione  dei  referti  nella scheda sanitaria individuale informatizzata, ove attivata.

In gazzetta Ufficiale è infine stato pubblicato il seguente esempio grafico di certificato. Il decreto in questione è scaricabile al seguente link.


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Il certificato medico - prima parte

Il certificato medico è un atto scritto in cui si dichiara conformi a verità fatti di cui è richiesta la documentazione della loro esistenza: esso quindi deve essere sempre preceduto dall'esame clinico del paziente in quanto su di esso devono essere riportate le conclusioni di tale valutazione clinica in rapporto alla finalità della certificazione stessa.
I certificati possono essere obbligatori, quando previsti da specifiche disposizioni di legge, oppure redatti su richiesta del paziente.
Per quanto riguarda l'obbligatorietà l'art. 24 del Codice deontologico del 2014 così recita: "Il medico è tenuto a rilasciare alla persona assistita certificazioni relative allo stato di salute che attestino in modo puntuale e diligente i dati anamnestici raccolti e/o i rilievi clinici direttamente constatati od oggettivamente documentati".
A parte i certificati che presentano una specifica modulistica prestabilita, non esiste alcuna disposizione normativa circa la corretta compilazione di essi.
Tuttavia per essere valido un certificato deve:

  • riportare le generalità e la qualifica del sanitario ed essere dallo stesso sottoscritto;
  • indicare la data e il luogo in cui è stato redatto;
  • indicare il destinatario nonché l’oggetto della certificazione;
  • essere redatto a mano o con mezzi meccanici (es. stampanti) indelebili.

Un certificato deve poi rispettare i requisiti di chiarezza e veridicità. Deve cioè essere comprensibile (chiarezza) e riportare quanto constatato direttamente dal sanitario (veridicità).
Quando non si ha a disposizione un idoneo riscontro clinico-strumentale dei fatti, quanto è riferito dal paziente deve essere riportato come tale nel certificato, usando ad es. la dicitura: "Il paziente riferisce…".

In relazione al requisito della veridicità il medico che attesta coscientemente fatti non corrispondenti al vero incorre nel reato di falso ideologico. Se invece è falsificata la parte formale dell’atto mediante ad es. cancellature, aggiunte, firma falsa, carta intestata falsa, ecc. si incorre nel reato di falso materiale.

Il reato di falso ideologico presuppone il dolo, cioè la volontà e la consapevolezza da parte del medico di certificare cose non rispondenti al vero. Il Codice Penale attribuisce al falso ideologico una diversa sanzione a seconda che il medico, al momento della certificazione, rivesta il ruolo di esercente un servizio di pubblica necessità (art. 481 del Codice Penale) o quello di pubblico ufficiale (art. 480 del Codice Penale).

A tal riguardo l'art. 481 del Codice Penale così recita: "Chiunque, nell'esercizio di una professione sanitaria o forense, o di un altro servizio di pubblica necessità, attesta falsamente, in un certificato, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da euro 51 a euro 516."
Il falso materiale è punito dall’art. 485 cp, che così recita: «Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio, o di recare ad altri un danno, forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa, o altera una scrittura privata vera, è punito, qualora ne faccia uso o lascia che altri ne facciano uso, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Si considerano alterazioni anche le aggiunte falsamente apposte a una scrittura vera, dopo che questa fu definitivamente formata».
Tali pene si applicano congiuntamente se il fatto è commesso a scopo di lucro."

Invece l'art. 480 del CP stabilisce che "Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente, in certificati o autorizzazioni amministrative, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni."
È poi da sottolineare che i contenuti del certificato sono coperti dal segreto professionale e dal Codice in materia di protezione dei dati personali (art. n. 9 Codice di Deontologia Medica, Legge n. 196/03).